Iva, ok extraterritorialità

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La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 2 luglio 2009 in merito alla causa C-377/08, ha stabilito che il contribuente che effettua operazioni considerate non territoriali ha diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte solo se si tratta di operazioni che darebbero diritto alla detrazione se fossero effettuate nel territorio nazionale. Il principio è guidato dall’extraterritorialità convenzionale, che deriva dalle regole che disciplinano il luogo della tassazione. Secondo la Corte tra le operazioni effettuate all’estero che consentono la detrazione a monte non rientrano esclusivamente quelle “materialmente” attuate fuori del territorio nazionale ma anche quelle ch, sulla base dei criteri di territorialità fissati dalle norme nazionali e comunitarie, si “considerano” effettuate fuori dal territorio nazionale. La sentenza muove dal caso di una stabile organizzazione italiana di una società olandese che aveva fornito dei servizi di telecomunicazione alla collegata irlandese. La società olandese aveva fatturato a quella irlandese i servizi resi dalla società italiana senza addebitare l’Iva.

Restando nell’ambito comunitario si segnala che la Commissione europea, in una comunicazione adottata ieri, è intervenuta in merito all’Iva di gruppo. Nello specifico, ha chiarito che le operazioni infragruppo non rilevano ai fini Iva, ma i legami finanziari, economici e organizzativi tra i soggetti coinvolti nel gruppo devono essere evidenti ed esistere simultaneamente. Solo i soggetti passivi d’imposta possono fare parte di un gruppo Iva e ogni entità rilevante ai fini fiscali può appartenere solo ad un gruppo.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 - Ue, l’infragruppo non rileva per l’Iva - Stroppa
  • ItaliaOggi, p. 28 – Iva, ok extraterritorialità - Ricca

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