Iva non versata. Sempre punibile se manca l’evento eccezionale

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La crisi di liquidità dell’impresa legata alle precarie condizioni economiche generali giustifica l’omesso versamento Iva solo se determinata da un “evento eccezionale e di rilevanti dimensioni”.

A precisarlo la Corte di Cassazione – Terza sezione penale - con la sentenza 14953 del 1 aprile 2014.

La crisi non esclude il reato di omesso versamento Iva

I Supremi giudici, in controtendenza rispetto alle recenti pronunce della Corte sull’argomento, ritengono infondato il ricorso presentato dall’imprenditore, che aveva omesso di versare l’Iva risultante dalla dichiarazione annuale, sottolineando che:

- la condizione di carenza di liquidità dell’impresa non era stata provata in modo univoco, ma solo prospettata;
- le condizioni economiche precarie, se non provate da eventi eccezionali e di rilevante dimensione, non costituiscono da sole una causa fortuita o di forza maggiore tale da escludere il dolo del reato di omesso versamento.

Pertanto, la crisi di liquidità in ambito aziendale non è da considerare un evento imprevedibile, ma anzi è sempre possibile e legato proprio al rischio d’impresa, a cui l’imprenditore deve saper far fronte con interventi tempestivi sul flusso di cassa aziendale. Inoltre, una aggravante in più nel caso di specie è rappresentata dal fatto che l’imprenditore era pienamente consapevole di omettere il pagamento dell'Iva dovuta.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 40 - Omessi versamenti: per giustificarsi la crisi non basta - Iorio

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