Iva in slalom sugli immobili

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Nel maxiemendamento al dl 223 del 2006, approvato martedì notte, alla regola generale dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di fabbricati, cui si applica l’imposta proporzionale di registro, si sottraggono delle eccezioni, per i casi nei quali occorre applicare l’aliquota Iva alla base imponibile costituita dal prezzo pattuito per la compravendita, cioè:

- cessioni di qualsiasi tipo di fabbricato diverso da quelli strumentali effettuate dalle imprese costruttrici o da quelle che eseguono interventi di recupero per il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e quella urbanistica, purché le cessioni intervengano in quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o recupero;

- cessioni di fabbricati strumentali effettuate da imprese costruttrici o che eseguono interventi di recupero, effettuate entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori;

- cessioni di fabbricati strumentali effettuate verso i cessionari soggetti Iva che svolgono un’attività dalla quale derivi un diritto alla detrazione non superiore al 25%;

- cessioni di fabbricati strumentali effettuate verso i cessionari che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione;

- cessioni di fabbricati strumentali effettuate da un soggetto Iva che, all’atto della cessione, espliciti l’opzione per l’assoggettamento ad Iva dell’operazione.

Un nuovo aggravio arriva, però, con la prescrizione dell’aliquota del 4% a titolo di imposta ipocatastale, applicabile a qualsiasi cessione di fabbricato strumentale fatta da un soggetto Iva.

Un’ulteriore nuova regola sulla rettifica della dichiarazione Iva stabilisce che il valore del mutuo contratto per finanziare l’acquisto di un immobile vada inteso come indice presuntivo del valore normale del bene.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Immobili, il mutuo fissa l’imponibile – Ricca

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