Iva. Holding, la locazione di immobile alla controllata si detrae

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Iva. Holding, la locazione di immobile alla controllata si detrae

La holding ha diritto alla detrazione se la partecipazione nella controllata sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui si è realizzato l’acquisto di partecipazioni.

La locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce un’interferenza se:

  • presenti un carattere stabile;
  • sia effettuata a titolo oneroso;
  • sia soggetta ad imposta.

Così ha deciso la Corte di giustizia Ue, nella sentenza del 5 luglio 2018 sulla causa C-320/17, che, per spiegare il diritto a detrazione di una società holding, scrive: la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una «interferenza nella gestione» di quest’ultima, che deve essere considerata un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva (Direttiva 2006/112/CE), facente sorgere un diritto a detrazione dell’IVA sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta – il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente – ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario.

Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile, e che, a tale titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l’Iva assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta.

Detrazione in proporzione delle spese inerenti

Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione di solo alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l’Iva assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all’attività economica.

Il diritto alla detrazione discende dall'interferenza

Di per sé, una società holding non ha status di soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva IVA, e non ha pertanto diritto alla detrazione in forza degli articoli 167 e 168 di tale direttiva, se detta società holding abbia come unico scopo l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che tale società possieda nella sua qualità di azionista o di socio.

Infatti, la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile, perché la riscossione di un eventuale dividendo, frutto di tale partecipazione, discende dalla mera proprietà del bene.

Quando si ha l'interferenza

L'interferenza di una società holding nella gestione delle società nelle quali la stessa abbia assunto partecipazioni costituisce un’attività economica (ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva Iva), se implica il compimento di operazioni soggette all’Iva - a norma dell’articolo 2 di tale direttiva - quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili, finanziari, commerciali, informatici e tecnici da parte della società holding alle sue controllate.

Infatti, un’attività è considerata economica quando presenti un carattere stabile e sia svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione.

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