Iva agevolata per auto disabili. Ridotti i documenti da presentare

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Iva agevolata per auto disabili. Ridotti i documenti da presentare

Dal Ministero della Disabilità arriva la news (del 18 gennaio 2022) che informa come per avvalersi dell’Iva ridotta per cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi sono stati ridotti i documenti da presentare.

L’ufficialità di tale semplificazione arriva con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2022, del decreto MEF 13 gennaio 2022, recante l’adeguamento della normativa concernente le agevolazioni per l'acquisto di veicoli ad uso dei soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti.

In particolare, dal 18 gennaio 2022 è sufficiente presentare:

  • fotocopia della patente speciale di guida contenente l'indicazione di adattamenti per il veicolo (anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali;
  • atto notorio attestante che anteriormente ai 4 anni dell’acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'Iva agevolata. Se vi è stata cancellazione, durante il periodo menzionato, dal Pubblico registro automobilistico (PRA), va esibito il certificato rilasciato da quest’ultimo.

Aggiunge il ministero che non occorre esibire:

- il certificato rilasciato dalle commissioni mediche provinciali che attesta le ridotte o impedite capacità motorie;

- la copia del certificato rilasciato al conseguimento della patente, o in occasione della conferma di validità.

Auto di persone disabili: Iva al 4%

Si applica l’Iva al 4% al posto di quella al 22% per l’acquisto di veicoli nuovi o usati o per la riparazione degli adattamenti realizzati ai seguenti soggetti:

  • non vedenti e non udenti;
  • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o con plurime amputazioni;
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Con riferimento ai veicoli, si specifica che l’agevolazione è applicabile alle autovetture fino a 2.000 centimetri cubici di cilindrata, a benzina o ibride, e fino a 2.800 centimetri cubici, diesel o ibride, e con potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Sono esclusi i veicoli intestati a:

  • persone diverse dal disabile e dal familiare cui è a carico;
  • società commerciali, cooperative
  • enti pubblici o privati, anche se specificamente destinati al trasporto di disabili.

L’agevolazione spetta per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto del veicolo, con alcune eccezioni (veicolo demolito, veicolo rubato e non ritrovato).

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