Istruzioni per la fruizione dei permessi per i volontari della Protezione Civile
Pubblicato il 24 maggio 2023
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Con la circolare del 23 maggio 2023, n. 3, La Fondazione Studi fornisce le istruzioni in merito alla fruizione dei permessi da parte dei lavoratori appartenenti ad organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.
Le regole sono applicabili anche per le attività di primo soccorso riguardanti le zone alluvionali dell’Emilia-Romagna.
I lavoratori volontari impegnati nelle attività di soccorso e di assistenza hanno diritto al:
- al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- alla copertura assicurativa connessa allo svolgimento dell’attività di volontariato, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Richiesta dei permessi retribuiti
I lavoratori volontari potranno fruire dei seguenti periodi di permessi retribuiti:
- 90 giorni annui (di cui massimo 30 giorni continuativi) per le attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo;
- 180 giorni annui (di cui massimo 60 continuativi) per le attività di soccorso e assistenza in situazioni di emergenza di rilievo nazionale;
- 30 giorni annui (di cui massimo 10 consecutivi) per le attività di pianificazione, addestramento, formazione teorico – pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
Nei casi di attività addestrative o di simulazione di emergenza, i lavoratori dovranno richiedere la fruizione dei permessi al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.
Datori di lavoro – istanze di rimborso degli emolumenti versati
I datori di lavoro dovranno richiedere il rimborso degli emolumenti versati al lavoratore volontario entro i due anni successivi al termine dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività di formazione.
NOTA BENE: Le istanze di rimborso – indirizzate al Dipartimento della Protezione Civile – dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, all’indirizzo: protezionecivile@pec.governo.it.
La domanda dovrà essere corredata:
- dell’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente (indicando il periodo per il quale si richiede il rimborso);
- dell’attivazione per l’attività in questione;
- della copia del documento di identità del legale rappresentante dell’azienda che firma l’istanza di rimborso.
I rimborsi potranno essere riconosciuti anche sottoforma di credito di imposta in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo “6898”.
Lavoratori autonomi – rimborso per il mancato guadagno
I lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato che abbiano svolto attività di protezione civile potranno richiedere il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (Modello Unico).
In ogni caso, il rimborso giornaliero non potrà eccedere l’importo di euro 103,30.
ATTENZIONE: I moduli delle richieste di rimborso per il datore di lavoro e per il lavoratore autonomo sono rinvenibili sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, al seguente percorso “Media e comunicazione > “Approfondimenti” > “Procedure per i rimborsi”.
Soccorso alpino
I volontari del Corpo Nazionale del Soccorso alpino hanno il diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui espletano le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni.
Inoltre, il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche per il giorno successivo alle operazioni di soccorso laddove si siano protratte per più di 8 ore ovvero oltre le ore 24:00.
Lavoratori dipendenti
Al lavoratore dipendente spetta l’intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza.
Il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso all’Istituto Previdenziale ove il lavoratore è iscritto.
L’istanza di rimborso potrà essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l’operazione di soccorso o di esercitazione, tramite le seguenti modalità:
- online direttamente sul portale Inps, previa autenticazione con le credenziali di accesso;
- rivolgendosi al Contact Center.
Lavoratori autonomi – indennità per il periodo di astensione
Ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista per il mancato reddito relativo ai giorni di astensione dal lavoro di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1993, n. 162, i lavoratori autonomi potranno presentare apposita richiesta alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio.
L’istanza dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontariato ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione.
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