Istruttori sportivi e direttori tecnici, come compilare il flusso Uniemens
Pubblicato il 21 marzo 2024
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La riforma del lavoro sportivo ancora protagonista di istruzioni operative Inps; con il messaggio n. 1190 del 20 marzo 2024 l’Istituto torna infatti a chiarire alcuni aspetti relativi alla compilazione del flusso Uniemens relativo agli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.
Prima di entrare nel dettaglio facciamo però un quadro riepilogativo della disciplina previdenziale introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021 e del peculiare regime contributivo previsto nei confronti di tali figure professionali.
Fondo pensione lavoratori sportivi
Gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici e gli istruttori presso società sportive, già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, devono essere assicurati dal 1° luglio 2023 al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi in caso di rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico mentre, fino alla data del 30 giugno 2023 tali figure professionali erano assicurate presso il FPLS a prescindere dalla natura giuridica - subordinata, parasubordinata o autonoma - del rapporto di lavoro.
Viceversa, nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato - al di fuori dei settori professionistici - gli stessi devono essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS: ne abbiamo ampiamente parlato nel precedente articolo “Lavoratori sportivi: quando e come versare i contributi all’Inps”.
Tale regime trova applicazione anche nei casi di rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro aventi natura commerciale quali, ad esempio, palestre o sale fitness.
NOTA BENE: Resta ferma l’iscrizione al FPLS per gli impiegati e operai addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, massaggiatori e dipendenti delle società sportive.
Mantenimento iscrizione al FPLS: come esercitare l’opzione
Inoltre, il comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021, per salvaguardare la continuità d’iscrizione al FPLS, ha previsto, per gli assicurati che al 30 giugno 2023 risultano iscritti al FPLS in relazione alle predette qualifiche professionali, la facoltà di optare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il Fondo (termine prorogato al 30 giugno 2024 dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215).
L’opzione non è revocabile, produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere o instaurati successivamente al 1° luglio 2023 ed è esercitabile dagli interessati fino al prossimo 30 giugno 2024 attraverso la specifica procedura telematica presente sul portale Inps, cui si accede come di consueto tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0.
Seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” è necessario selezionare “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.
Ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili, i lavoratori devono dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione e dell’avvenuto accoglimento della relativa istanza al mantenimento dell’iscrizione al FPLS.
Come compilare l’Uniemens
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023, i datori di lavoro devono esporre i dati dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, aventi le qualifiche di istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive, nel seguente modo:
- per quanto concerne la “Qualifica1” occorre inserire “2” (impiegati) o “U” (lavoratore autonomo sportivo del settore professionistico);
- per quanto concerne l’elemento <TipoLavoratore> bisogna utilizzare i codici “ST” (sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995) o “SZ” (sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995);
- per quanto concerne l’elemento <TipoContribuzione> bisogna invece inserire il codice “L1”, avente il significato di “sportivo soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982”.
NOTA BENE: Il contributo al Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro è dovuto nei casi in cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva (anche paralimpici) non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2021. In tal caso, l’elemento <TipoContribuzione> deve essere valorizzato con il codice “00”;
- per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori dilettantistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>: “780” avente il significato di “istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”, “781” avente il significato di “direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”;
- per la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori professionistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>: “786” avente il significato di “istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”, “787” avente il significato di “direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”.
Regolarizzazioni
Per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, ai fini dell’esposizione delle figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive che siano stati già denunciati al FPLS, i datori di lavoro devono:
-
inviare i flussi di regolarizzazione variando l’elemento <TipoLavoratore> da “SC” a “ST” con riferimento ai soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 e da “SY” a “SZ” con riferimento ai soggetti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie prima del 31 dicembre 1995.
Per consentire il corretto versamento delle contribuzioni minori dovute, nei soli casi in cui le figure in argomento risultino titolari di un rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro, sulla denuncia del mese di marzo 2024 ed entro il periodo di competenza agosto 2024, devono altresì valorizzare:
- all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>: l’elemento <CodiceCausale> “M050”, avente il più ampio significato di “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’<AnnoMese> di riferimento del versamento;
- nell’elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento che deve essere pari alla percentuale di tutte le contribuzioni minori dell’importo esposto in <BaseRif>.
Se effettuati entro il 30 settembre 2024, tali adempimenti non comportano l’addebito di sanzioni; viceversa, oltre tale termine i datori di lavoro interessati dovranno provvedere tramite l’invio di flussi regolarizzativi soggetti all’ordinario regime sanzionatorio.
NOTA BENE: Gli adempimenti descritti non sono richiesti nel caso di rapporti di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del settore professionistico con le figure in argomento.
Per la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori dilettantistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:
- “780”, avente il significato di “istruttore del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”;
- “781”, avente il significato di “direttore tecnico del settore dilettantistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”.
Invece, per quanto concerne la corretta individuazione della qualifica nell’ambito dei settori professionistici, i datori di lavoro devono valorizzare i seguenti codici all’interno dell’elemento <CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>:
- “786”, avente il significato di “istruttore del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”;
- “787”a, vente il significato di “direttore tecnico del settore professionistico art. 25 co. 1 d.lgs n. 36/2021”.
Per le regolarizzazioni per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per le figure che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo entro la data del 30 giugno 2024, il datore di lavoro deve inviare le denunce di regolarizzazione per i periodi dal 1° luglio 2023 fino al periodo di competenza coincidente con il mese in cui il lavoratore ha esercitato e comunicato l’avvenuto perfezionamento del diritto di opzione, esponendo i relativi con <Tipo lavoratore> “SC” e “SY” relativi ai lavoratori dello spettacolo e con i “Codici qualifica” appositamente istituiti per i lavoratori optanti di seguito elencati:
- “791”, istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi – optanti
- “795”, direttori tecnici presso società sportive – optanti;
- “797”, istruttori presso società sportive - optanti.
Le regolarizzazioni trasmesse entro il 30 settembre 2024 non sono soggette ad aggravio delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
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