Istanze di rimborso: il dies a quo decorre dal primo acconto

Pubblicato il



Istanze di rimborso: il dies a quo decorre dal primo acconto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 1 a istanza di consulenza giuridica, risponde ad una Associazione che chiedeva delucidazioni in merito alla decorrenza del termine di decadenza di quarantotto mesi per la presentazione delle istanze di rimborso dei versamenti diretti di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Tale disposizione normativa prevede che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare (...) istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.

Dopo aver passato in rassegna il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - secondo il quale l'unico criterio da cui far decorrere il termine di decadenza dei 48 mesi per la presentazione delle istanze di rimborso è rappresentato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato - l’Agenzia nella sua risposta n. 1 del 4 ottobre 2018 conviene che:

  • se gli importi risultano non dovuti già alla data del versamento degli acconti, il termine di decadenza decorre dal giorno di effettuazione dei singoli versamenti in acconto, come nel caso dell’IRAP richiesta a rimborso per assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione;

  • viceversa, se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza degli importi anticipatamente pagati rispetto al totale delle imposte che risultano al momento del saldo dovuto, o rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'obbligazione fiscale, il termine di decadenza non decorre dal momento dei singoli versamenti in acconto.

Per l’Agenzia, infatti, non ha rilevanza il diverso parametro individuato dall’Associazione istante ovvero la natura (precaria e provvisoria) dei versamenti in acconto rispetto a quella (definitiva) del versamento a saldo/della liquidazione dell’imposta conseguente alla presentazione della dichiarazione.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito