Istanza all'Inail per la sospensione dei versamenti nei comuni del sisma
Pubblicato il 19 agosto 2010
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I datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, colpiti dal sisma in Abruzzo e operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 30 giugno 2010, diversi dalle persone fisiche, con volume d'affari sino a 200.000 euro, interessati alla proroga dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi al 15 dicembre 2010, devono presentare apposita istanza alla competente sede Inail. Lo comunica l'Istituto assicurativo con circolare n. 34 del 18 agosto 2010, rammentando che l'articolo 39, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha disposto la prosecuzione della sospensione sino al 15 dicembre 2010 dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi nei confronti di determinati soggetti colpiti dal sisma dell'Abruzzo del 6 aprile 2010. In pratica, i beneficiari della sospensione risultano essere:
- i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni individuati dal Commissario delegato con i decreti n. 3 e 11 del 2009 che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 30 giugno 2010 che esercitano attività in forma individuale, a prescindere dal volume d'affari realizzato
- i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data del 6 aprile 2009 nei suddetti comuni che sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi sino al 30 giugno 2010, diversi dalle persone fisiche, con volume d'affari sino a 200.000 euro.
Per questi ultimi vige l'obbligo di inviare apposita dichiarazione di responsabilità con cui si attesta il possesso del requisito di un volume d'affari non superiore a 200.000 euro riferito all'anno d'imposta 2009. L'adempimento va eseguito entro trenta giorni dalla pubblicazione della circolare.
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