Pensione anticipata, isopensione esclusa per “quota 100”
Pubblicato il 31 gennaio 2019
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I datori di lavoro “accompagneranno” i lavoratori alla pensione anticipata, fino alla liquidazione della prestazione previdenziale.
Infatti, a causa dell’introduzione delle nuove finestre mobili, pari a tre mesi, per chi intendesse accedere alla pensione anticipata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito deve essere riconosciuto dal datore di lavoro fino alla decorrenza del trattamento pensionistico ed al versamento della contribuzione correlata. Pertanto, gli assegni straordinari dovranno essere erogati anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini;41 e 10 mesi per le donne).
Ne dà notizia l’INPS, con la Circolare n. 10 del 29 gennaio 2019. Si precisa, sin da ora, che l’isopensione non potrà però essere utilizzata per accompagnare i lavoratori verso quota 100, ma solo alla pensione anticipata ordinaria.
Isopensione e assegno straordinario per pensione anticipata
Il D.L. n. 4/2018 ha disposto, per la pensione anticipata, la sospensione – fino al 31 dicembre 2026 - degli adeguamenti alla speranza di vita, bloccando di conseguenza i requisiti a 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi di contributi per donne e uomini rispettivamente. In compenso, è stata introdotta una finestra mobile di tre mesi che fa slittare l’erogazione del primo assegno pensionistico.
Le predette novità legislative impattano notevolmente sulle prestazioni di esodo, ossia assegno straordinario dei fondi bilaterali ed isopensione. Tali strumenti, infatti, sono essenziali per accompagnare i dipendenti che hanno risolto il rapporto di lavoro verso la pensione anticipata.
Sul punto, l’INPS ha precisato che per gli assegni straordinari e le isopensioni - con prima decorrenza successiva al 1° gennaio 2019 - i datori di lavoro erogheranno le prestazioni nel limite massimo previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti. Si ricorda, a tal proposito, che per l’isopensione la durata è di 7 anni, fino al 2020.
Al riguardo, occorre segnalare principalmente due aspetti:
- nella durata massima occorre considerare anche la finestra di tre mesi durante la quale sarà erogato l’assegno, senza però riconoscere la contribuzione correlata in quanto il lavoratore avrà già maturato i requisiti pensionistici;
- inoltre, l’isopensione non potrà però essere utilizzata per accompagnare i lavoratori verso quota 100, ma solo alla pensione anticipata ordinaria.
Assegno straordinario per “quota 100”
Interessanti chiarimenti sono giunti anche in merito alla nuova prestazione prevista per i soli fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi, disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, a decorrere dal 29 gennaio 2019, i predetti Fondi possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione anticipata “quota 100” nel triennio 2019-2021.
La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100”, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.
Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
Infine, si evidenzia che i costi, pari alla pensione maturata e alla contribuzione media correlata fino all’accesso in quota 100, saranno sempre a carico dei datori di lavoro dei settori coperti da tali fondi già costituiti.
- eDotto.com – Edicola del 12 dicembre 2018 - Fondi di solidarietà, cofinanziamento dell’assegno straordinario di sostegno al reddito – Schiavone
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