Isolamento, quarantena e malattia
Pubblicato il 19 ottobre 2020
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Con circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020, il Ministero della Salute, nel fornire indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena da COVID-19, ha ricordato che:
- l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione;
- la quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.
Inoltre, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, il Ministero ha ritenuto di chiarire che vi possono essere:
- casi positivi asintomatici ovvero soggetti asintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 che possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);
- casi positivi sintomatici, risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 che possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);
- casi positivi a lungo termine che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, che in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Ricorda, inoltre, la circolare, che i contatti stretti asintomatici, confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;
oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.
Tuttavia, tenendo presente quanto chiarito dall’INPS, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, i datori di lavoro sono attualmente tenuti a considerare quale “malattia” – e quindi a remunerare in quanto tale - solo l’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa e non già lo svolgimento al proprio domicilio di attività mediante ricorso allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.
In definitiva, si rammenta che attualmente non spetta la tutela previdenziale della malattia quando ci si trovi dinanzi ad ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa ma solo qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19; in tal caso è necessario un certificato telematico redatto dal medico curante, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
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