ISCRO per i liberi professionisti dal 1° agosto 2024 e con ritenuta d’acconto al 20%
Pubblicato il 24 luglio 2024
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È pari a 687,50 euro la misura dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) se i redditi dichiarati per gli anni 2021 e 2022 sono rispettivamente pari a 6.000 euro e a 5.000 euro.
La simulazione di calcolo arriva dall’INPS che, con la circolare n. 84 del 23 luglio 2024, fornisce le istruzioni ammnistrative sulla prestazione introdotta, a regime, dal 1° gennaio 2024 (articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la legge di Bilancio 2024, come modificata dall’articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, cd. decreto Coesione.
Lo stesso Istituto previdenziale poi comunica che, per l’anno 2024, la domanda di indennità ISCRO può essere presentata dal 1° agosto 2024 al 31 ottobre 2024.
Vediamo di seguito a chi e quando spetta l’indennità ISCRO e come ottenerla.
A chi spetta l’indennità ISCRO
Invariata la platea dei beneficiari dell’indennità ISCRO, spettante agli iscritti alla Gestione separata e, in particolare, ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo e iscritti alla citata Gestione.
ATTENZIONE: L’iscrizione alla Gestione separata va formalizzata dal professionista prima della presentazione della domanda,
Qualche rilevante novità si registra con riferimento ai requisiti che tali soggetti devono possedere congiuntamente all’iscrizione alla Gestione separata.
Più nel dettaglio, gli stessi devono fare valere tutti i seguenti requisiti:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto, ivi compresa l’APE sociale e fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità;
- non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Il reddito da considerare a tali fini è il solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (quadro “RE” della dichiarazione dei redditi per attività professionale individuale, quadro “RH” nel caso di partecipazione a studi associati o società semplice, quadro “LM” per i soggetti in regime forfettario);
- avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro (anche in tal caso va considerato il solo reddito prodotto per lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma);
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (la concessione dell’indennità è subordinata all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva tramite il servizio DURC Online);
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Il periodo di osservazione, evidenzia l’INPS nella circolare n. 84 del 23 luglio 2024, si calcola andando a ritroso di tre anni dalla data di presentazione della domanda di indennità ISCRO e verificando se, nel predetto periodo, sia presente un’attività professionale attiva con relativa partita IVA e la stessa sia connessa all’attività autonoma per cui l’assicurato intende presentare domanda di indennità ISCRO.
ATTENZIONE: Ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda, l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’INPS.
Quanto spetta
Cambiano anche i criteri di calcolo.
L'indennità ISCRO è infatti ora pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, purché non inferiore a 250 euro e mai superiore a 800 euro mensili (importi annualmente rivalutati).
NOTA BENE: Se la misura della prestazione è di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili.
Riportiamo di seguito l'esempio, sintetizzato, di calcolo della prestazione, fornito dall’INPS nella circolare n. 84 del 23 luglio 2024.
L’indennità spetta per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e, va rimarcato, non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
Come e quando presentare domanda
Di regola la domanda sarà disponibile dal 15 giugno di ogni anno e potrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno, esclusivamente in via telematica.
La domanda può essere presentata anche tramite gli Istituti di Patronato o avvalendosi del servizio Contact Center multicanale dell’INPS.
Per l’anno 2024 la domanda di indennità ISCRO è disponibile dal 1° agosto 2024, ma occorrerà attendere apposita comunicazione di disponibilità del servizio da parte dell’INPS.
Incompatibilità con le indennità di disoccupazione
Da ultimo si ricorda che l’indennità ISCRO è incompatibile con la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
ISCRO accompagnata da percorsi di aggiornamento professionale
L’erogazione della indennità ISCRO deve essere accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi di aggiornamento professionale.
Regime fiscale
L’indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito. L’INPS, pertanto, applica, sull’ammontare del reddito riconosciuto ai soggetti percipienti, la ritenuta a titolo di acconto del 20%, con esclusione dei forfettari a cui tale ritenuta non deve essere applicata.
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