Iscrizione a ruolo contestata? Spetta a Equitalia depositare la relata, anche oltre i 5 anni
Pubblicato il 20 gennaio 2018
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
In caso di contestazione dell’iscrizione a ruolo dei tributi per mancanza di rituale notifica, spetta al concessionario della riscossione l'onere di provare la regolare notificazione della cartella di pagamento posta a base dell'iscrizione contestata.
Detto onere va assolto attraverso la produzione in giudizio della relata di notificazione, ovvero dell'avviso di ricevimento della raccomandata postale, mentre è esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, come registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale.
In mancanza di tali produzioni, l'onere probatorio posto a carico del concessionario non risulta assolto.
Ai fini probatori, la relata va conservata anche oltre i cinque anni
In tale contesto, l’esattore non può fondatamente avvalersi del disposto di cui all'articolo 26 del DPR n. 602/1973, secondo cui il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione finanziaria.
Questa norma, infatti, non prevede un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, ma si limita a stabilire la conservazione della prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'Amministrazione.
Il concessionario, quindi, è comunque tenuto, indipendentemente dall’appena citato obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella.
Difatti, una cosa è l'obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, e tutt'altra l'osservanza dell'onere probatorio, non derogato dalla norma speciale di riferimento.
Così, la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 1302 depositata il 19 gennaio 2018.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: