ISA, proroga dei versamenti ampia. Calendario rateizzazioni e calcolo interessi
Pubblicato il 06 agosto 2021
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53 del 5 agosto, fornisce indicazioni sulla proroga dei versamenti al mese di settembre, facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento in merito alle modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali, i cui termini sono stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 9-ter del Decreto Sostegni bis, inserito dalla legge di conversione n. 106/2021.
Sostegni bis, proroga al 15 settembre dei versamenti. La norma
Nello specifico, la suddetta disposizione normativa ha previsto che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto MEF, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
Tale proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, compresi i cosiddetti forfetari, ai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, oltre che ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
Proroga versamenti ampia
Nella risoluzione n. 53/E/2021, l’Agenzia ribadisce che i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9-ter del Dl n. 73/2021 convertito in legge, potranno beneficiare di una proroga ampia.
Infatti, sono prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:
-
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
-
che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Allo stesso tempo, però, possono essere differiti anche i versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette, come per esempio: i contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, l’IVA per adeguamento agli ISA, il diritto camerale ecc..
Il differimento a costo zero riguarda solo i pagamenti in unica soluzione e la prima rata, se si è scelto di optare per il pagamento rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, di Iva e di Irap (articolo 20, Dlgs n. 241/1997).
Ad una condizione, però: la rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto MEF 21 maggio 2009, a decorrere dal 16 settembre.
Nuovo calendario per i pagamenti rateali
Tenuto conto che la norma ha prorogato “al 15 settembre 2021… i termini dei versamenti […] che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021” (cioè quelli disciplinati dall’articolo 17 del Dpr n. 435/2001), la risoluzione n. 53/E ha riepilogato in tabelle le scadenze di versamento e gli interessi applicabili in caso di versamenti rateali effettuati da parte di soggetti titolari di partita IVA oppure da parte di soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese.
Di seguito il riepilogo delle nuove scadenze nel caso di pagamenti rateali e dei relativi interessi, se dovuti.
Soggetti titolari di partita IVA |
||
N. rata |
Scadenza |
Interessi % |
1 |
15 settembre |
0 |
2 |
16 settembre |
0,01 |
3 |
18 ottobre |
0,34 |
4 |
16 novembre |
0,67 |
Soggetti non titolari di partita IVA |
||
N. rata |
Scadenza |
Interessi % |
1 |
15 settembre |
0 |
2 |
30 settembre |
0,17 |
3 |
2 novembre |
0,50 |
4 |
30 novembre |
0,83 |
Conclude il documento di prassi che non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
I contribuenti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Sulle rate con scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo dal 16 settembre 2021
Chi ha già pagato gli interessi di rateazione, non più dovuti per effetto della proroga, può “recuperarli”, riducendo gli interessi dovuti sulle rate successive.
Infine, è da ricordare che se, entro il 15 settembre, si eseguono più versamenti con scadenze e importi a libera scelta, senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione, si può versare la differenza dovuta a saldo:
-
in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
-
in un massimo di quattro rate, di cui la prima da pagare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.
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