ISA 2021 approvate le modifiche. Esclusioni legate al Covid-19

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ISA 2021 approvate le modifiche. Esclusioni legate al Covid-19

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA 2021), applicabili al periodo d’imposta 2020.

Il provvedimento attua quanto disposto all’articolo 148, comma 1, del DL 34/2020, dopo aver acquisito il parere della Commissione di esperti, dal momento che per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, la norma prevede l’adozione di particolari misure di elaborazione degli ISA, che tengano conto delle nuove cause di esclusione e di alcuni specifici correttivi pensati proprio per far fronte alle conseguenze negative che si sono determinate a seguito delle misure restrittive introdotte per contenere la pandemia da Covid-19.

ISA 2021, esclusioni dall’obbligo di compilazione per tre macro-categorie

Il decreto MEF 2 febbraio 2021, all’articolo 1, individua tre macro categorie di soggetti ai quali, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per lo stesso periodo d’imposta, non si applicano.

Si tratta dei soggetti che:

  • nel periodo d’imposta 2020, rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi (ad esclusione di quelli indicati alle lettere c, d ed e dell’articolo 85, comma 1, del Tuir) e dei compensi rispetto al periodo d’imposta 2019;

  • hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’Allegato 1 al decreto.

In questo Allegato, infatti, vengono elencate le attività ricomprese negli 85 codici Ateco che rappresentano quelle maggiormente colpite dal lockdown e soggette a restrizioni parziali o totali dell’orario di apertura.

ISA 2021, ulteriori cause di esclusione

Nell’Allegato 2 al provvedimento, invece, viene indicata l’analisi seguita per l’individuazione delle ulteriori cause di esclusione dall’applicabilità degli ISA per il periodo d’imposta 2020.

Si legge nell’Allegato che: “le ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19”.

Per quanto riguarda la causa di esclusione legata al calo dei ricavi e dei compensi del 33% nel periodo d’imposta 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si specifica che il criterio adottato segue le stesse regole fissate dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) per l'erogazione di contributi a fondo perduto, la cui condizione era che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Unica differenza riguarda, però, il periodo di osservazione: per i ristori, il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi è fissato ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA si fa, invece, riferimento ai ricavi o compensi relativi all'intero periodo d'imposta 2020, da confrontare con quelli relativi al 2019.

Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche in un'ottica di  massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti. 

L’altra causa di esclusione - quella della neoattività – risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all'anno precedente per chi ha iniziato l'attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

ISA 2021, necessario comunicare i dati economici, contabili e strutturali

Specifica il MEF che i contribuenti che sono esclusi, in base al nuovo provvedimento, all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2021 sono, comunque, tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali, previsti dal comma 4 dell'art. 9-bis del Dl n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017.

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