Irregolarità Iva, in arrivo gli alert del Fisco
Pubblicato il 26 novembre 2018
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Stanno arrivando dall’Agenzia delle Entrate gli avvisi di compliance che informano di omissioni nella comunicazione della liquidazione periodica Iva, per il trimestre di riferimento, anche se al sistema dell’Agenzia delle Entrate risultano fatture emesse dai contribuenti e dai loro clienti. L’invito è quello di regolarizzare spontaneamente, ponendo rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Inviti alla compliance per rimediare alle irregolarità Iva
In particolare, il Direttore delle Entrate, attuando una disposizione della Legge n. 190/2014, ha emesso il provvedimento n. 314644/2018, che individua le modalità con le quali gli elementi e le informazioni noti all’Agenzia sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.
Al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti Iva le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati al Fisco dai contribuenti stessi e dai loro clienti, soggetti passivi Iva, e quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
In particolare, sono fornite le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, sono comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna comunicazione di liquidazione periodica Iva.
Obiettivo dell’Amministrazione finanziaria è quello di consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
Nel provvedimento del 23 novembre 2018, dunque, è specificato:
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il contenuto delle segnalazioni;
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le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze risultati sconosciuti.
Comunicazioni del Fisco: dati contenuti e modalità di trasmissione
Gli avvisi inviati dal Fisco contengono i seguenti dati:
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codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
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numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
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codice atto;
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modalità con cui consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
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invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
La comunicazione dell’Agenzia con le suddette informazioni è trasmessa all’indirizzo Pec del contribuente.
La stessa comunicazione è consultabile, da parte del contribuente, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, nella sezione “consultazione”, area “dati rilevanti ai fini Iva”.
Modalità per la richiesta di informazioni da parte del contribuente
I contribuenti, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possono richiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco, sempre tramite Posta elettronica certificata.
Gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Regolarizzazione di errori o omissioni: adempimento spontaneo
I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In tal modo, potranno beneficiare di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dal decreto legislativo n. 472/1997 (art. 13).
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
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