Irregolarità contabile: la responsabilità non è solo del professionista

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I giudici di Cassazione, con sentenza n. 3651 del 14 febbraio 2011, hanno ribaltato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva negato che vi fosse una responsabilità per irregolarità contabile in capo ad una società che operava nel settore del commercio dell'oro sull'assunto che l'intera contabilità della stessa era tenuta da un commercialista presso il suo studio.

Per la Corte, la vicenda riguardava un'obbligazione di carattere pubblico/sanzionatorio che, come tale, non era delegabile. Ne derivava che il consulente fiscale poteva sì essere considerato un concorrente nell'illecito ma ciò non escludeva, comunque, la responsabilità della società e del legale rappresentante della stessa.

Secondo i giudici di legittimità, inoltre, l'accertamento induttivo avviato nella specie doveva ritenersi legittimo anche se l'azienda aveva, di fatto, un controllo sui flussi finanziari, essendo soggetta ai riscontri dell'Ufficio italiano dei cambi.

Se fosse vero quanto afferma la Ctr” - si legge nel testo della decisione - “bisognerebbe escludere che in Italia si sia mai verificato un episodio di contrabbando d'oro, in considerazione della vigilanza svolta dall'ente competente”. Ancora: “Il fatto che talune attività siano soggette a vigilanza di appositi organi non significa che non possano sfuggire a tale vigilanza. L'esistenza della Consob o della Banca d'Italia non ha impedito la realizzazione di frodi epocali nel mondo delle società per azioni quotate in Borsa o nel campo bancario”.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Contabilità d'oro - Alberici

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