Irap per l’avvocato che fruisce dello studio paterno

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Irap per l’avvocato che fruisce dello studio paterno

L’applicazione dell’Irap per l’avvocato, munito di partita Iva, che si avvale dello studio del padre pur non essendo associato, è l’oggetto della sentenza n. 21806/2019 della Corte di cassazione.

Il nodo della vicenda trattata nella pronuncia riguarda l’esclusione, da parte delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, dell’esistenza di una struttura organizzativa autonoma nel caso del legale che si è avvalso dell’ufficio del padre, dove espletano l’attività dipendenti e collaboratori, senza esserne dipendente ma titolare di partita Iva.

Per l’agenzia delle Entrate tale esclusione dall’applicazione Irap non è in linea con i dettami della giurisprudenza in merito ai requisiti dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’imposta (essere responsabile dell’organizzazione ed impiegare beni eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività).

Irap. Autonoma organizzazione se si fruisce della collaborazione altrui

Quando si tratta di svolgimento di attività in strutture altrui, la Corte di cassazione ha sostenuto che il presupposto dell'autonoma organizzazione ricorre anche laddove “il professionista responsabile dell'organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista, stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, si da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio”.

Di questo principio i giudici delle commissioni tributarie non hanno tenuto conto pur desumendo dai fatti che il legale ha collaborato con altri professionisti, avvalendosi del loro supporto. Lo stesso avvocato ha dichiarato di aver elargito compensi a liberi professionisti insediati nello studio paterno. Ciò è prova di autonoma organizzazione e, quindi, è legittima l'applicazione dell’Irap.

La sentenza n. 21806 del 29 agosto 2019 accoglie il ricorso dell’agenzia delle Entrate e rinvia la causa ad altra Ctr che dovrà pronunciarsi in base ai principi esposti.

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