Irap al professionista: presupposto impositivo e onere della prova
Pubblicato il 22 dicembre 2020
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Sì al rimborso dell’Irap se l'Agenzia delle Entrate non fornisce alcuna prova dello svolgimento organizzato di una attività professionale, non assolvendo adeguatamente l’onere, su di essa ricadente, circa la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.
Per affermare l'esistenza di una situazione di "svolgimento organizzato", in particolare, non sono sufficienti il rilievo che i professionisti interessati esercitino l'attività nel medesimo studio o la circostanza della corresponsione, da parte della contribuente, di compensi ad altro professionista.
Irap al professionista in presenza di autonoma organizzazione
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 29206 del 21 dicembre 2020, ha respinto il ricorso per cassazione promosso dall’Amministrazione finanziaria contro la decisione con cui la CTR aveva accolto l’impugnazione di un avvocato contro il diniego oppostogli dalle Entrate al rimborso dell’imposta Irap.
Il Fisco aveva lamentato che la Commissione tributaria regionale non avesse dato il giusto rilievo al quadro fattuale emerso in causa.
Per l’Agenzia ricorrente, in particolare, il fatto che la contribuente esercitasse l'attività professionale in uno studio condiviso con altri e che avesse corrisposto ad un collega compensi per circa 25mila euro, unitamente alla circostanza che, in base agli studi di settore, fossero presenti degli ammortamenti per beni strumentali, erano tutti elementi che dimostravano l'esistenza di una organizzazione in grado di accrescere l'apporto del singolo professionista a prescindere dalla formale costituzione di un organismo associativo.
Tale doglianza è stata giudicata infondata dagli Ermellini posto che la motivazione della CTR era conforme ai principi di diritto enunciati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.
Presupposto impositivo Irap: accertamento del giudice di merito
La Suprema corte ha così ricordato come il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell'Irap - ed il cui accertamento spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità - ricorre quando il contribuente:
- sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui superando la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Ed invero, l’IRAP coinvolge una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", ossia da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto ecc.)”.
La sentenza impugnata, nel caso esaminato, non aveva ravvisato la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ritenendo, correttamente, che l'Agenzia delle Entrate, su cui ricadeva il relativo onere probatorio, non lo avesse adeguatamente assolto.
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