Irap esclusa con un collaboratore
Pubblicato il 11 maggio 2016
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Sezioni Unite su Irap
Relativamente al presupposto per l’imposizione dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili alla responsabilità e all’interesse di altri;
- impieghi beni strumentali eccedenti, l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Il relativo accertamento spetta al giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato.
E’ questo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016.
Per la Suprema corte, in particolare, il medesimo limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.
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