Ipotesi attenuata. Sì alla non punibilità per particolare tenuità
Pubblicato il 06 giugno 2017
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Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ex art. 133 primo comma c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo. Occorre altresì far riferimento allo spirito della norma, per cui l’istituto “si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”, tanto che se ne deduce che le ipotesi attenuate rientrino a fortiori nell'ambito di applicazione.
Alla luce di ciò la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha riconosciuto la non punibilità, ex art. 131 bis c.p., di un imputato condannato al pagamento di un’ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110/1975 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere), con riconoscimento di circostanze attenuanti speciali e generiche.
Secondo la Corte Suprema, in tal caso ha errato il Tribunale - che aveva dapprima respinto la non punibilità del contravventore ex art. 131 bis c.p. - ad escludere l’applicabilità dell’istituto in presenza di una fattispecie incriminatrice che prevede una particolare ipotesi attenuata.
Non punibilità ex art. 131 bis dichiarata in Cassazione
Oltretutto - precisano gli ermellini con sentenza n. 27752 del 5 giugno 2017– la causa di non punibilità per particolare tenuità ben può essere dichiarata dalla stessa Corte di Cassazione, anche se non accolta nel giudizio di merito, quando i presupposti per la sua dichiarazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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