Ipoteca sul fondo solo per debito finalizzato ai bisogni di famiglia

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Ipoteca sul fondo solo per debito finalizzato ai bisogni di famiglia

Con la sentenza n. 21396 depositata il 21 ottobre 2015, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro la decisione di secondo grado che aveva ritenuto legittima l’iscrizione ipotecaria per crediti derivanti da mancato versamento di Iva e ritenute alla fonte, eseguita dal concessionario di riscossione su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 170 del Codice di procedura civile.

La Corte d’appello aveva giustificato la propria decisione affermando che i debiti posti alla base dell’iscrizione ipotecaria derivavano dall’attività lavorativa del contribuente rientrando, pertanto, tra quelli per i quali è consentita l’esecuzione sui beni costituenti il fondo.

Nell’impugnazione, il contribuente aveva lamentato un’errata applicazione alla fattispecie della disposizione sul fondo patrimoniale e che il giudice di merito fosse incorso in un vizio di motivazione, avendo omesso di esaminare e valutare l’inerenza immediata e diretta del rapporto obbligatorio ai bisogni della famiglia.

Doglianze, queste, condivise dalla Suprema corte la quale ha precisato come, in materia, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo debba essere ricercato nella relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia e non nella natura dell’obbligazione medesima.

Non basta che il debito derivi dall’impresa del coniuge, va accertata la finalità

Ne deriva – si legge nel testo della pronuncia – che anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare la finalità dei bisogni di famiglia, fermo restando che detta finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o dell’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Il ricorso del contribuente, in definitiva, è stato accolto sulla considerazione che, nel caso in esame, la motivazione del giudice si esauriva, senza alcuna spiegazione, solo nell’apodittica affermazione che i debiti a base dell’iscrizione di ipoteca derivavano dall’attività lavorativa del contribuente.

Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 50 - Il fondo patrimoniale «allontana» Equitalia – Ambrosi

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