Telefisco. Precisazioni dalle Entrate su rottamazione, iperammortamento e ravvedimento
Pubblicato il 02 febbraio 2018
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L'agenzia delle Entrate risponde ai quesiti emersi nel corso di Telefisco.
Iperammortamento, il bonus in caso di sostituzione del bene
Il beneficio dell'iper ammortamento del 150% non decade se il bene agevolato ceduto viene sostituito con uno che ha caratteristiche analoghe o superiori. Il bonus resta calcolato sul vecchio bene.
Le caratteristiche del nuovo bene:
- appartenga all’elenco dei beni indicati nell’allegato A alla legge 232/2016;
- sia entrato in funzione, dunque sia interconnesso;
- sia oggetto di dichiarazione o di perizia che confermino la presenza dei requisiti.
Ma se la sostituzione o l’interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, l'iperammortamento si ferma.
Il bonus si blocca anche in caso di sostituzione con un bene dal costo inferiore, in quanto l'iperammortamento è stato calcolato su un bene di costo superiore.
Sul punto l'Agenzia spiega che, nel rispetto del contenuto letterale della norma (legge di bilancio 2018), l’eventuale sostituzione del bene non modifica mai gli importi previsti dal piano originario di iperammortamento.
Se il bene che sostituisce è di costo inferiore, anche il 150% del nuovo costo sarà inferiore. Pertanto, la fruizione delle quote residue di bonus sarà fino a concorrenza del costo del nuovo investimento, dunque dovrà interrompersi prima del termine.
La riduzione dell’agevolazione si applicherà solo sull’ultima o sulle ultime quote di iperammortamento, senza ricalcolo delle quote successive alla sostituzione.
Fatture false, ravvedimento precluso
Non è possibile effettuare il ravvedimento per le ipotesi di frode a mezzo di fatture per operazioni inesistenti e per le altre fattispecie fraudolente penal-tributarie, poiché è intrinseca l'antigiuridicità che caratterizza queste violazioni. Il ravvedimento è utile solo per regolarizzare “errori e omissioni che non derivano da un comportamento doloso”.
Rottamazione bis, buone notizie
Si segnalano due risposte sul tema:
- la domanda di definizione agevolata può essere revocata, modificata o integrata solo entro il termine del 15 maggio 2018;
- se al momento della presentazione dell'istanza è in atto una procedura esecutiva in fase avanzata che non può essere più sospesa, al debitore spetta la restituzione dell’eccedenza.
Su questo ultimo punto, l'Agenzia spiega che anche con il pignoramento presso terzi in stato avanzato, la rottamazione continua a produrre i effetti. Pertanto, quanto pignorato sarà confrontato con gli importi dovuti per la definizione agevolata, producendo eventuale rimborso delle somme eccedenti per effetto della rottamazione.
- eDotto.com - Edicola del 1° febbraio 2018 - Telefisco. Le novità tributarie del 2018 - Moscioni
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