Invitare alle telefonate erotiche non costituisce favoreggiamento alla prostituzione
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 settembre 2012
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Con la sentenza n. 33546 depositata il 31 agosto 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici dei gradi di merito avevano condannato un uomo imputato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione per aver invitato una ragazza ad effettuare telefonate erotiche a pagamento.
Secondo la Suprema corte, in particolare, era da ritenere assente, nel caso di specie, la componente lesiva della dignità della prostituta consistente nella messa a disposizione del proprio corpo “alla mercè e secondo la volontà dei cliente, ovvero nella funzione strumentale alla percezione di una utilità assegnata al proprio corpo dal soggetto che fornisce la prestazione sessuale”.
Di fatto – si legge nel testo della decisione - le telefonate erotiche, anche se effettuate al fine di eccitare sessualmente l’interlocutore, non possono essere equiparate a prestazioni sessuali.
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