Investment Management Exemption, istruzioni operative agli uffici

Pubblicato il



Investment Management Exemption, istruzioni operative agli uffici

Con la circolare n. 23/E del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate approfondisce la disciplina dell’Investment Management Exemption (IME), introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che stabilisce una presunzione legale in merito alla non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia per strutture di investimento non residenti, al verificarsi di specifiche condizioni. Il documento di prassi offre un quadro dettagliato delle disposizioni normative e delle misure attuative emanate nel 2024, fornendo istruzioni operative agli uffici per assicurare un’applicazione uniforme e coerente della disciplina IME su tutto il territorio nazionale, nell’ottica di supportare e agevolare l’attrazione di investimenti e asset manager nel Paese.

Cosa è l’Investment Management Exemption, la disciplina

L’Investment Management Exemption, introdotta con l’articolo 1, comma 255, della Legge n. 197/2022, rappresenta una presunzione legale che consente, al verificarsi di determinate condizioni, di escludere la configurazione di una stabile organizzazione in Italia per veicoli di investimento non residenti che si avvalgono di servizi di supporto all’attività di investimento resi nel territorio italiano da altri soggetti. Tale disciplina, regolata attraverso l’inserimento dei commi 7-quater e 7-quinquies all’articolo 162 del TUIR, mira a ridurre il rischio fiscale percepito da investitori e gestori patrimoniali, favorendo l’attrazione di asset manager e investimenti in Italia.

Il decreto del 22 febbraio 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito i requisiti di indipendenza per i veicoli di investimento e gli asset manager, fornendo le disposizioni operative per applicare la presunzione legale. Tra i criteri principali vi è la necessità che il soggetto residente, o la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, percepisca una remunerazione congrua e documentata in conformità all’art. 110, comma 7, del TUIR e alle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento.

In attuazione del comma 7-quater, lettera d), dell’articolo 162 del TUIR, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024 (protocollo n. 68665/2024) ha ulteriormente disciplinato le modalità operative della norma, definendo le linee guida per applicare le disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del TUIR. Il provvedimento individua i metodi più appropriati per determinare la congruità della remunerazione percepita dai soggetti che prestano servizi nel territorio italiano per conto di veicoli d’investimento non residenti. Viene, inoltre, chiarita l’applicazione del principio di libera concorrenza, specificando criteri distinti in base alla tipologia di servizi prestati, con deroghe e disposizioni di chiusura.

NOTA BENE: Con l’emanazione del suddetto provvedimento, la presunzione legale ha iniziato ad operare a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto: ossia dall'anno 2024.

La circolare n. 23/E del 19 novembre 2024 fornisce, ora, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate istruzioni operative per garantire uniformità nell’applicazione della disciplina, recependo i contributi ricevuti durante la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento.

Condizioni e soggetti coinvolti nella disciplina IME

La normativa IME stabilisce che, al verificarsi di determinate condizioni, una struttura di investimento non residente non sia considerata come avente una stabile organizzazione in Italia. Questo regime si integra con le regole già esistenti che escludono la configurazione di una stabile organizzazione per i soggetti che gestiscono investimenti in Italia per conto di veicoli di investimento non residenti (asset manager)

I soggetti coinvolti nella disciplina IME sono:

  • i veicoli di investimento non residenti, comprese le loro società controllate estere, sia dirette che indirette;
  • i soggetti operanti in Italia, residenti o non residenti, anche tramite una stabile organizzazione, che svolgono attività di gestione degli investimenti per conto del veicolo.

Per beneficiare della disciplina IME, è necessario rispettare specifici requisiti stabiliti dalla legge, che riguardano entrambi i soggetti indicati.

L’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 23/2024 – ha voluto approfondire i criteri di indipendenza richiesti sia per gli asset manager che per i veicoli di investimento, elementi fondamentali per confermare l’esclusione di una stabile organizzazione. Inoltre, fornisce indicazioni pratiche sull’applicazione del metodo per determinare, in base al principio di libera concorrenza, la remunerazione per i servizi resi all’interno dello stesso gruppo. Infine, ha analizzato la documentazione necessaria per dimostrare la congruità dei valori rispetto al mercato, in conformità alle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento previste dall’articolo 110, comma.

Requisiti di indipendenza del veicolo di investimento non residente

Per accedere al regime IME, il veicolo di investimento non residente deve soddisfare specifici requisiti di indipendenza, volti a garantire una netta separazione tra il rischio d’investimento, che ricade sugli investitori, e il rischio d’impresa, che resta a carico della società di gestione. In particolare, il veicolo deve:

  1. operare esclusivamente per conto terzi, gestendo investimenti di natura finanziaria secondo una politica d’investimento predeterminata;
  2. essere sottoposto a vigilanza prudenziale nel Paese in cui è costituito, garantendo il rispetto di regole e controlli adeguati;
  3. coinvolgere una pluralità di investitori, evitando situazioni di concentrazione del controllo da parte di un unico soggetto o gruppo ristretto;
  4. essere localizzato in giurisdizioni con normative equivalenti a quelle previste dalle direttive UCITS e GEFIA, che regolano i fondi comuni e i fondi alternativi.

Questi requisiti sono fondamentali per assicurare la separazione tra la gestione operativa e gli interessi degli investitori, preservando l’autonomia del veicolo. Inoltre, le eventuali società controllate dal veicolo, anch’esse non residenti, devono operare in Stati o territori che garantiscano un adeguato scambio di informazioni fiscali. Tali condizioni garantiscono trasparenza e conformità agli standard internazionali, proteggendo gli investitori e assicurando il rispetto delle normative fiscali.

Requisiti di indipendenza dell’asset manager

Le condizioni di indipendenza per l’asset manager sono fondamentali per evitare la configurazione di una stabile organizzazione in Italia per il veicolo di investimento non residente. In particolare, l’asset manager deve:

  • operare esclusivamente per conto di un veicolo di investimento non residente o delle sue entità controllate, situate in giurisdizioni che garantiscano un adeguato scambio di informazioni fiscali, assicurando trasparenza e conformità normativa;
  • non assumere cariche direttive negli organi amministrativi o di controllo del veicolo non residente o delle sue controllate, ad eccezione di incarichi legati a singoli atti e senza deleghe operative che superino l'ordinaria gestione del settore;
  • limitare la partecipazione ai risultati economici del veicolo al di sotto del 25%, considerando anche eventuali partecipazioni indirette attraverso catene societarie o derivanti da incentivi economici (carried interest). Tali partecipazioni devono essere calcolate in modo proporzionale alla durata dell’investimento e nel rispetto dei documenti costitutivi del veicolo;
  • garantire che la remunerazione percepita per le attività svolte in Italia sia documentata e conforme al principio di libera concorrenza, in linea con le regole di transfer pricing previste dall’articolo 110, comma 7, del TUIR.

Questi requisiti assicurano una netta separazione tra il rischio d’impresa dell’asset manager e il rischio d’investimento del veicolo, rafforzando l’autonomia e l’indipendenza gestionale richiesta dal regime IME.

NOTA BENE: La disciplina IME stabilisce che la remunerazione percepita dai soggetti operanti in Italia per conto di veicoli di investimento non residenti deve essere accompagnata da una documentazione idonea, conforme alle normative sui prezzi di trasferimento previste dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Questa documentazione è considerata adeguata se consente all’Amministrazione finanziaria di verificare la conformità della remunerazione al principio di libera concorrenza. La circolare specifica, inoltre, che la documentazione predisposta dal contribuente può ritenersi idonea quando fornisce tutti gli elementi necessari per valutare il rispetto del valore di mercato dei prezzi di trasferimento.

Di seguito una Tabella che riassume i punti salienti della circolare n. 23/E/2024.

Argomento Descrizione
Presunzione di non stabile organizzazione Una struttura di investimento non residente non è considerata avere una stabile organizzazione in Italia se soddisfa le condizioni previste dall’Investment Management Exemption (IME).
Condizioni di applicazione Il regime si applica solo se sono rispettati requisiti specifici per i veicoli di investimento non residenti e gli asset manager, come l’indipendenza e la congruità della remunerazione.
Limiti della presunzione Se le condizioni non sono rispettate, la presenza di una stabile organizzazione non è automaticamente esclusa e deve essere valutata caso per caso.
Documentazione idonea La remunerazione deve essere supportata da documentazione che dimostri la conformità al principio di libera concorrenza, in linea con le normative sui prezzi di trasferimento.
Applicazione temporale La presunzione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 2024.
Obiettivi della norma Ridurre il rischio fiscale percepito, evitare effetti deterrenti sugli investimenti e favorire la localizzazione in Italia di asset manager e strutture di investimento.
Istruzioni operative La circolare fornisce indicazioni agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per garantire l’applicazione uniforme della disciplina IME.
Ruolo del decreto ministeriale Il decreto del 22 febbraio 2024 definisce i requisiti di indipendenza e le disposizioni operative per applicare la presunzione legale IME.
Ruolo del provvedimento dell’Agenzia Il provvedimento del 28 febbraio 2024 stabilisce le linee guida per la remunerazione e la conformità ai principi di libera concorrenza.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito