Investimenti 4.0 nel modello SC 2018: indicazione dell’iperammortamento
Pubblicato il 07 giugno 2018
In questo articolo:
- Il piano industria 4.0
- Investimenti agevolati
- Quantificazione dell’investimento
- Agevolazione per beni strumentali nuovi
- Entrata in funzione ed interconnessione
- Schema sulla interconnessione dei beni soggetti ad iperammortamento
- Dichiarazione o perizia
- Maggiorazione per gli acquisti delle autovetture
- Quadro RF Modello Redditi SC – Reddito d’impresa
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Nella dichiarazione dei redditi di quest’anno anche per il modello che dovranno presentare le società di capitali (Modello Redditi SC) non vi sono stati cambiamenti di tipo strutturale, tuttavia, oltre alle novità fiscali presenti, bisogna considerare alcuni necessari aggiustamenti dovuti con riferimento a disposizioni già in vigore negli scorsi anni e che, quindi, quest’anno costituiscono (se sono state previste dalla legge) delle proroghe.
Un esempio molto interessante dal punto di vista delle imprese e che fa riferimento alla cosiddetta Industria 4.0, è costituito dalla proroga dell’agevolazione per l’acquisizione dei beni materiali nuovi e dei beni materiali e immateriali.
Nello specifico, sono cambiati alcuni dettagli operativi e sono stati forniti diversi chiarimenti, ma le regole strutturali del beneficio non sono cambiate.
Relativamente all’iperammortamento nel modello Redditi 2018 SC (società di capitali), ma anche SP (società di persone), la prima quota deducibile (sul 150% del costo) si indica nel quadro RF solo se, entro il 31 dicembre 2017:
- l'investimento è stato effettuato (costo sostenuto ai sensi dell'articolo 109 del Tuir);
- il bene è entrato in funzione ed è stato interconnesso;
- si è redatta la perizia giurata.
Se la stesura della perizia del 2017 risulta con data certa, il giuramento poteva avvenire anche nei primi giorni del 2018.
Se il bene è entrato in funzione, ma non vi è l'interconnessione o la perizia entro il 31 dicembre 2017, la maggiorazione da riportare nella dichiarazione dei redditi 2018 è il 40% (superammortamento), mentre dal prossimo anno si potrà passare al 150% (al netto di quanto già dedotto).
Il piano industria 4.0
Come noto il Governo Italiano ha messo in atto il cosiddetto Piano Nazionale per l’Industria 4.0, o “Impresa 4.0”, con lo scopo di rilanciare il mondo delle imprese puntando sull’automazione e sulla digitalizzazione.
Il piano, iniziato ufficialmente nel 2017, ha visto alcuni accenni verso la fine del 2015 con l’entrata in vigore del super ammortamento destinato a dare benefici fiscali alle imprese che investono in beni strumentali nuovi, aumentandone il costo fiscalmente riconosciuto, solo ai fini del processo di ammortamento.
Nel 2017, invece, vi è stato un ulteriore passo in avanti e pur rimanendo confermato il cosiddetto super ammortamento, è entrata in campo un'altra agevolazione, denominata (iper)ammortamento, ben più corposa dal punto di vista del risparmio fiscale e che riguarda l’acquisizione di beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati per i quali la legge ne delinea tassativamente le caratteristiche.
Investimenti agevolati
La Legge 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017) ha previsto per determinati investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio 2017, una deduzione del 150%, a titolo di quote di ammortamento o di canoni di leasing.
L'importo deducibile si quantifica tenendo conto della riduzione alla metà della quota di ammortamento nell'esercizio in cui il bene entra in funzione quindi (costo fiscale del bene x 150%) x coefficiente di ammortamento x 50%.
Per i beni acquisiti in leasing il calcolo sarà dato dalla quota capitale dal canone di leasing di competenza x il 150%.
Prima di inserire la deduzione nella dichiarazione dei redditi (Rigo RF55 codice 55), è necessario procedere ad individuare i beni oggettivamente agevolabili e quantificare il costo dell'investimento, verificando altresì se esso è stato sostenuto nel periodo agevolato.
NB! - La rilevanza temporale dell'investimento segue le regole di competenza fiscale di cui all'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir. |
Se si tratta di beni oggetto di acquisto, conta la data di consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica il passaggio della proprietà.
Non rileva invece il passaggio sostanziale di rischi e benefici (Oic 15), qualora avvenga in momenti differenti da quelli indicati nell'articolo 109.
In presenza di un appalto, è importante verificare la data di ultimazione dell’opera, ovvero se il contratto prevede liquidazioni a stati di avanzamento lavori, in base al SAL liquidato e accettato dal committente.
NB! – Simile situazione esiste nelle “vendite-appalto”, dove il venditore assume un’obbligazione complessa e unitaria, e il perfezionamento della cessione si verifica solo al momento della ultimazione delle prestazioni di installazione e messa in funzione, con il relativo collaudo. |
Quantificazione dell’investimento
La quantificazione dell’investimento, sul quale applicare la maggiorazione del 150%, si effettua secondo i criteri fiscali dell’articolo 110 del Tuir, quindi sulla base del prezzo di acquisto risultante dalla fattura.
In caso di erogazione di contributi pubblici in conto impianti, gli stessi non rilevano sull’iperammortamento con la conseguenza che si determinerà il costo al lordo di tali contributi.
Il costo si incrementa degli oneri accessori di diretta imputazione, e per la loro individuazione occorre riferirsi a quanto previsto dal documento Oic16, in particolare si potranno imputare:
- i costi di progettazione;
- i trasporti;
- i dazi su importazione;
- i costi di installazione;
- i costi ed onorari di perizie e collaudi;
- i costi di montaggio e posa in opera;
- i costi di messa a punto.
Anche gli oneri accessori, devono essere sostenuti nel periodo agevolato, tuttavia non si devono considerare tali, le spese per la perizia giurata richiesta per attestare la conformità dei beni all’ambito oggettivo della disposizione.
Agevolazione per beni strumentali nuovi
L’importo da dedurre che dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi 2018, potrà riguardare solo i beni strumentali nuovi che sono compresi nell'allegato A) alla Legge 232/2016. In particolare, è prevista la richiesta del requisito della novità il che vuol dire che i suddetti beni non devono essere mai stati utilizzati a qualunque titolo da altri soggetti.
Nel caso di un bene complesso per la cui realizzazione sono stati impiegati beni usati, il beneficio spetta solo se il costo dei beni usati non sia prevalente rispetto al costo di tale bene.
NB! - Nel caso di beni dati a noleggio, l’iperammortamento spetta all'impresa noleggiante qualora il noleggio costituisca una attività caratteristica dell’impresa. |
I beni dell’allegato A), per essere considerati iperammortizzabili, devono possedere cinque requisiti indicati nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 marzo 2017 ovvero:
- vi deve essere il controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- deve essere presente una interconnessione ai sistemi informatici della fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- vi deve essere la presenza di una integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine;
- si devono implementare interfacce semplici e intuitive tra uomo e macchina;
- deve esserci rispondenza ai parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro.
Altri requisiti riguardano la presenza di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).
Rientrano nel calcolo del costo iperammortizzabile anche le attrezzature e gli altri beni strumentali che, anche se non compresi tra quelli dell’allegato A), costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile e cioè:
- sono strettamente indispensabili per il funzionamento del macchinario, e dunque per consentirgli di realizzare la funzione che è destinato a svolgere nel processo produttivo;
- costituiscono normale dotazione del macchinario stesso.
NB! - Il requisito di “dotazione ordinaria” può considerarsi forfettariamente realizzato entro un tetto pari al 5% del costo del macchinario principale. |
Ricordiamo che coloro che effettuano investimenti iperammortizzabili possono fruire di una ulteriore deduzione del 40% (da inserire al rigo RF55, codice 56) per gli acquisti di beni immateriali inclusi nella tabella B) allegata alla Legge 232/2016.
Entrata in funzione ed interconnessione
Per poter beneficiare della deduzione dell'iperammortamento (al 150%), da esporre nel quadro RF del modello Redditi 2018, occorre che entro il 31 dicembre 2017, si siano verificate le seguenti condizioni sostanziali:
- l'investimento deve essere realizzato e il costo sia stato sostenuto secondo le regole dell’articolo 109 del Tuir;
- il bene è entrato in funzione ed è stato effettivamente interconnesso alla rete di gestione aziendale.
L’entrata in funzione nel 2017 è condizione necessaria per l’iperammortamento, in quanto solo da tale momento l'impresa può utilizzare le quote di ammortamento fiscale e, conseguentemente, quelle maggiorate del 150%.
Qualora il bene agevolato sia entrato in funzione nel 2017, ma l'interconnessione si sia realizzata solo nel 2018, la deduzione da inserire nel presente modello Redditi sarà limitata a quella per superammortamento 40% (RF 55 con codice 50).
Dalla dichiarazione del prossimo anno (Redditi 2019) spetterà la maggiorazione del 150%, applicata al netto della quota già dedotta per 40%.
Schema sulla interconnessione dei beni soggetti ad iperammortamento
Bene acquistato nel 2017, ed entrato in funzione e interconnesso dal 2018 Nel 2017 l'impresa non procede ad avviare il processo di ammortamento fiscale. |
Bene acquistato ed entrato in funzione nel 2017, ed interconnesso dal 2018 Nel 2017 l'impresa effettua l'ammortamento fiscale (aliquota ridotta alla metà) usufruendo del superammortamento del 40% nel modello Redditi 2018. Nel Modello Redditi 2019, spetterà deduzione per iperammortamento, calcolando il 150% sul costo al netto della quota già dedotta. |
Bene acquistato, entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, con perizia giurata nei primi giorni del 2018 Se la perizia è stata redatta (con data certa) entro il 31 dicembre 2017, il giuramento effettuato nei primi giorni del 2018 rende possibile beneficiare della deduzione del 150% nel Modello Redditi 2018. |
Bene acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, con perizia redatta nel 2018 Nel Modello Redditi 2018, l'impresa può usufruire del superammortamento del 40%. Spetterà la deduzione dell’iperammortamento nel Modello Redditi 2019, calcolando il 150% sul costo al netto della quota già dedotta. |
Dichiarazione o perizia
Per utilizzare la deduzione nel modello Redditi 2018 è necessario che, entro il 31 dicembre 2017, sia stata redatta una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione oltre 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
I documenti devono attestare che:
- il bene possiede caratteristiche tecniche conformi all'allegato A) ex legge 232/2016;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Solo per il 2017, è stato consentito dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 152 del 15 dicembre 2017) che la perizia fosse giurata nei primi giorni del 2018 purché redatta con data certa entro il 31 dicembre 2017.
La perizia deve essere incentrata solo su aspetti tecnici e sulla interconnessione, il perito in particolare non è tenuto a valutazioni sui profili fiscali, contabili e contrattuali rilevanti per la spettanza dell’agevolazione, la perizia, ad esempio, non dovrà entrare nel merito della quantificazione dei costi agevolabili o della loro imputazione fiscale al periodo agevolato.
L’iperammortamento si sostanzia in una deduzione pari al 150% del costo effettuata con variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi applicando i coefficienti ministeriali di ammortamento del bene.
Ad esempio, per un macchinario con coefficiente pari al 17,50%, costo 500mila euro, che sia stato acquistato, entrato in funzione e risulti interconnesso nel 2017 (esiste la perizia entro l’anno), l’impresa dedurrà nella dichiarazione dei redditi per il 2018, la seguente quota di iperammortamento:
- 500.000 x 150% x (17,50% : 2) = 65.62;
- nella dichiarazione redditi 2019 al 2023 500.000 x 150% x 17,50% = 131.25 da indicare in ogni dichiarazione.
- Nella dichiarazione del 2024 la quota sarà di 28.12, con una deduzione totale di 750.000 euro (150% di 500.000).
Per i beni acquisiti in leasing, la deduzione del 150% (che si applica alla sola quota capitale dei canoni) segue invece il periodo fiscale minimo di deduzione dei canoni a prescindere dalla durata contrattuale.
Maggiorazione per gli acquisti delle autovetture
La maggiorazione del 40% del costo dei beni strumentali nuovi (come ad esempio le auto) ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing entra per il terzo anno nella dichiarazione dei redditi (modello redditi SC e SP), con regole parzialmente modificate per quanto riguarda le autovetture.
Nel modello Redditi SC, le quote di superammortamento (compresi i canoni di leasing) si indicano cumulativamente (investimenti effettuati nel 2015, nel 2016 e nel 2017) nel rigo RF55 codice 50.
Anche per il superammortamento, come per la maggiorazione del 150%, le imprese devono verificare la sussistenza dei requisiti, procedendo poi alla quantificazione del costo agevolabile.
NB! - Il superammortamento spetta sui beni strumentali materiali nuovi, esclusi quelli con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% in base al Dm 31 dicembre ’88 ed esclusi inoltre i fabbricati e le costruzioni. |
Il bene deve essere stato acquistato dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, oppure nel corso del 2017, a tal fine si applicano le regole dell'articolo 109 del Tuir anche se difformi rispetto ai nuovi criteri civilistici previsti dall'Oic 19. Per gli investimenti in leasing, il costo si considera sostenuto alla data di consegna del bene all'utilizzatore.
Sono incluse nel superammortamento anche le auto a deduzione limitata acquistate nel 2015 (dal 15 ottobre) e nel 2016.
La quota deducibile si determina secondo le regole previste per i costi e, dunque, applicando l'aliquota ministeriale al 40% del costo e ragguagliando l'importo alle soglie di deducibilità rispettivamente:
- del 20% (auto a disposizione);
- del 70% (auto concesse in uso promiscuo a dipendenti per oltre la metà dell'esercizio).
Per le sole auto tenute a disposizione (deducibili al 20%), il costo su cui calcolare il 40% rileva nei limiti di euro 18.076.
Per le autovetture acquistate nel 2017, invece, il superammortamento spetta solo per quelle ad uso pubblico (taxisti) e per quelle utilizzate esclusivamente quali beni strumentali (noleggiatori o scuole guida).
Quadro RF Modello Redditi SC – Reddito d’impresa
Le principali novità del Quadro RF di quest’anno sono:
- l’inserimento tra le variazioni in aumento (rigo RF31) e in diminuzione (rigo RF55), dei nuovi codici per tenere conto delle modalità applicative del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (“branch exemption”) di imprese residenti;
- l’inserimento tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50), delle due nuove colonne per indicare l’agevolazione riguardante gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d’imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale;
- nel rigo RF55, tra le altre variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il super ammortamento e l’iper ammortamento;
- il “Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili” non deve essere più compilato dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e dalle società di intermediazione mobiliare.
Relativamente agli investimenti quest’anno in particolare sono stati introdotti i nuovi codici (codice 55 e codice 56) tra le altre variazioni in diminuzioni nel rigo RF55, che contemplano la proroga delle disposizioni riguardanti il super ammortamento e l’iper ammortamento.
Quadro Normativo |
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2018 (Istruzioni Modello Redditi SC) |
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