Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi anche a seguito di istituti definitori
Pubblicato il 08 agosto 2015
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In caso di pagamento rateale delle somme dovute per accertamento e contenzioso, al verificarsi del decesso del contribuente, nessuna somma a titolo di sanzione può essere richiesta agli eredi e ciò vale per tutte le imposte e le sanzioni, a prescindere dalle vicende procedimentali che le hanno interessate in precedenza.
In altri termini, al successore del de cuius non possono essere richieste le sanzioni dovute dal contribuente deceduto, anche se il contribuente è mancato nel corso di un piano rateale di pagamento non ancora concluso, stabilito in base ad un istituto definitorio dell’accertamento o deflativo del contenzioso.
Questo il principio espresso dall'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 29 del 7 agosto 2015, con la quale viene chiarito che la previsione normativa dell'articolo 8 del Dlgs n. 472/1997 assume valenza di principio generale, per cui “l'obbligazione per il pagamento delle sanzioni non si trasmette agli eredi”. E ciò vale, dunque, anche nel caso in cui il decesso del contribuente sia avvenuto in corso di pagamento del piano di rateazione delle somme dovute in base ad un istituto definitorio dell'accertamento oppure degli istituti deflattivi del contenzioso.
Con la precisazione resa, l'Agenzia offre istruzioni agli uffici circa l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni. Pertanto, gli uffici, appresa la notizia del decesso - in caso di piano di dilazione - dovranno comunicare le somme dovute sempre al netto delle penalità. Viceversa saranno dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius. Resta ferma la facoltà degli eredi di estinguere il debito tributario residuo in una unica soluzione.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 12 - Niente sanzioni agli eredi anche per definizioni e rate – Morina, Morina
- ItaliaOggi, p. 23 – Le sanzioni non passano agli eredi
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