Fondo di garanzia Inps in caso di società ammessa a procedura concorsuale

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Fondo di garanzia Inps in caso di società ammessa a procedura concorsuale

Precisazioni della Corte di cassazione in ordine alla vicenda di un lavoratore che aveva avanzato richiesta al Fondo di Garanzia Inps per retribuzioni non adempiute.

Il dipendente aveva continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione dall'azienda datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria e ciò per effetto della continuazione dell'attività d'impresa.

Il rapporto di lavoro, in tale contesto, era cessato in quest'ultimo periodo.

Ebbene, secondo la Suprema corte, nei casi come quello in esame, il Fondo di garanzia Inps interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore qualora, come nella specie, la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.

Sulla scorta di tale assunto, la Sezione lavoro della Corte, con ordinanza n. 9247 del 4 aprile 2023, ha ribaltato la decisione con cui la Corte d'appello aveva invece ritenuto dovute le retribuzioni rientranti nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti la data di apertura della procedura concorsuale, considerando che non ostasse, a tal fine, il fatto che il lavoratore avesse successivamente continuato a lavorare alle dipendenze dell'azienda in amministrazione straordinaria, percependo regolarmente la retribuzione.

Datore in amministrazione straordinaria, copertura del Fondo Inps

Nell'accogliere il ricorso avanzato dall'Inps, la Suprema corte ha ricordato i chiarimenti forniti dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al contenuto dell'art. 2 D. Lgs. n. 80/1992 in tema di intervento del Fondo di garanzia.

Norma, quest'ultima, con cui il legislatore ha delimitato la "fascia temporale protetta", valorizzando alcuni momenti dai quali far decorrere a ritroso il periodo di dodici mesi e distinguendolo a seconda che il lavoratore abbia o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale, maturando quindi il diritto alla retribuzione.

Periodo rilevante distinto a seconda che il lavoratore abbia continuato o meno a lavorare

E così, per coloro la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale allorché le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una delle procedure concorsuali;

Per i lavoratori, invece, che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione a procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori:

  • alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa;

oppure,

  • alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore, laddove, come nel caso in esame, la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.

La copertura previdenziale apprestata dal Fondo - ha infatti puntualizzato la Corte - resta collocata in un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa.

Nella vicenda esaminata, il periodo cui si riferivano le retribuzioni richieste non rientrava nei 12 mesi precedenti la data di cessazione dei rapporti di lavoro, così come richiesto dalla normativa richiamata, essendo la cessazione medesima intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa in amministrazione straordinaria.

La Cassazione, ciò posto, ha ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto: la causa poteva essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda del lavoratore.

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