Interpello sui nuovi investimenti, chiarimenti nella circolare delle Entrate
Pubblicato il 29 marzo 2023
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L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7 del 28 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti, introdotto nel nostro ordinamento dal Decreto Internazionalizzazione.
Nello specifico, l’interpello sui nuovi investimenti, disciplinato dall’articolo 2 del DLgs. n. 147/2015, è un’istanza che può essere rivolta all’Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a 20 milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali.
I chiarimenti agenziali fanno seguito a quelli già resi con la circolare n. 25/2016, alla luce delle osservazioni emerse dopo i primi anni di applicazione dell’istituto e delle proposte intervenute a seguito della pubblica consultazione avviata per l’aggiornamento degli indirizzi interpretativi forniti dal richiamato documento di prassi.
Visto l’intento di dotare gli investitori, nazionali ed esteri, di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare nel territorio dello Stato, la circolare n. 7/E/2023 verrà pubblicata anche in lingua inglese.
Interpello nuovi investimenti, ambito applicativo
La definizione di investimento rilevante ai fini della presentazione di un’istanza di interpello sui nuovi investimenti è “aperta” e ricomprende qualsiasi progetto di realizzazione di un’iniziativa economica avente carattere duraturo, incluse le attività volte alla ristrutturazione di un’impresa in crisi, all’ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale già esistente, nonché alla partecipazione al patrimonio di un’impresa, sempre a condizione che sussistano i requisiti di ammissibilità per l’accesso alla procedura dell’interpello sui nuovi investimenti.
Pertanto, specifica l’Agenzia che per proporre l’interpello è necessario il rispetto di alcune condizioni:
- l’investimento deve essere di ammontare complessivo pari alla soglia minima individuata, che dagli iniziali 30 milioni di euro è scesa a 15 milioni;
- l’investimento deve realizzarsi nel territorio dello Stato, e il business plan rappresentato nell’istanza deve contenere la descrizione degli effetti positivi in termini di gettito incidenti sul sistema fiscale italiano;
- dal business plan devono derivare ricadute occupazionali durature e significative.
Oltre alle operazioni di asset deal (azienda) e share deal (partecipazioni) figurano tra gli investimenti rilevanti anche operazioni di rimpatrio di attività da parte di soggetti che le abbiano precedentemente delocalizzate all’estero o di rientro dei soggetti stessi (c.d. in-shoring o reshoring).
Ciò che conta ai fini della ammissibilità dell’istanza di interpello, è che la realizzazione di una simile iniziativa in Italia possieda tutti i requisiti richiesti dalla disciplina dell’istituto, tra cui quello di avere carattere duraturo e che l’investimento previsto nel territorio dello Stato abbia un valore non inferiore alla soglia di legge.
Sul requisito che l’investimento rilevane debba produrre ricadute occupazionali ignificative e durature, specifica la circolare agenziale che rilevano le ricadute occupazionali derivanti dall’implementazione del business plan oggetto dell’istanza di interpello, in termini sia di aumento dei livelli occupazionali (creazione di nuovi posto di lavoro) sia di mantenimento
dei medesimi livelli.
La valorizzazione del mantenimento o del “non decremento” dei livelli occupazionali ai fini dell’ammissibilità dell’istanza è consentita solo nei contesti di crisi dell’impresa, come alternativa qualificata alla riduzione di tali livelli o al ricorso a strumenti in grado di incidere negativamente sugli stessi (licenziamenti, cassa integrazione, ecc.).
A tal fine, non è necessario che la situazione di crisi dell’impresa sia attestata dall’avvio formale di procedure di cassa integrazione o concorsuali. È sufficiente che la salvaguardia dei livelli occupazionali sia comprovabile in vari modi (trattative sindacali, accordi intercorsi).
Nel capitolo 3 della circolare n. 7/E/2023 vengono resi alcuni chiarimenti necessari anche in relazione ai parametri di valutazione della preventività delle istanze di interpello sui nuovi investimenti che hanno ad oggetto business plan che coprono un arco temporale pluriennale.
In quest’ottica viene analizzato il caso della verifica dell’esistenza della stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti.
Interpello nuovi investimenti, i tempi della risposta
La risposta deve essere fornita entro 120 giorni (prorogabili, se necessaria documentazione integrativa, di ulteriori 90 giorni) e vincola l’Agenzia delle Entrate, in relazione al piano di investimento descritto nell’istanza, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell’investimento, senza possibilità di rettifica in autotutela, restando valida fino a che sono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla cui base è stata resa (o desunta in caso di silenzio-assenso).
Si chiarisce, ora, che la configurazione unitaria dell’interpello non osta alla possibilità da parte dell’Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti oggetto dell’istanza, nei limiti in cui la complessità e l’autonomia del quesito stesso lo consentano.
Inoltre, in seguito alla presentazione della documentazione integrativa richiesta formalmente, l’Ufficio ha la possibilità di rispondere disgiuntamente ai quesiti presentati, ove possibile, fermo restando che il termine ultimo per la risposta ai quesiti non evasi e per la formazione del silenzio-assenso rimane comunque quello di novanta giorni previsto dalla norma.
Nell’ultima parte del nuovo documento di prassi, l’Agenzia si occupa degli allegati e dei dati da predisporre a corredo dell’istanza.
Si precisa, infine, che laddove, in ragione della preventività dell’istanza rispetto all’attuazione del piano di investimento, l’investitore non fosse in condizione di fornire le informazioni utili al riscontro dei quesiti fiscali, l’istanza dovrà essere presentata in un secondo momento, in conformità al principio di leale collaborazione.
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