Interessi sui crediti Iva. Privilegio solo per l'anno in cui è stata avviata la procedura concorsuale

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 16084 del 21 settembre 2012, hanno spiegato come il privilegio generale sui beni mobili del debitore, riconosciuto, in caso di fallimento, dall'articolo 2752, terzo comma, del Codice civile ai crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, si estende, ai sensi dell'articolo 2749 del codice citato richiamato dall'articolo 54 della Legge fallimentare, anche al credito per interessi, “ma solo nei limiti di quelli dovuti per l'anno in corso alla data di apertura della procedura concorsuale e per l'anno anteriore, nonché di quelli maturati successivamente in misura legale fino alla data di deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto sia pure parzialmente”.
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