Interessi passivi

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La nuova Legge Finanziaria, all’articolo 1, comma 33, lettera l), prevede che gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La nuova disciplina non si applica a:

- banche;

- assicurazioni e società finanziarie;

- società consortili per l’esecuzione di lavori pubblici;

- società di project financing;

- società per l’esercizio di interporti;

- società partecipate da enti pubblici che costruiscono impianti per la fornitura di acqua ed energia;

- società di persone;

- ditte individuali.

Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 23 – Interessi passivi – Studio Ghiglione - Ghio

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