Interessi e personale aprono la porta alla deduzione Irap

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L’agenzia delle Entrate ha fornito quattro risposte ai quesiti in materia di deducibilità dell’Irap, presentati in occasione del convegno Telefisco 2009, ma nonostante i chiarimenti offerti non sono stati completamente sciolti i dubbi sull’argomento. Il punto di partenza del dibattito è offerto dall’articolo 6 del Dl 185/08, che ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta al 31 dicembre 2008, la deducibilità dell’Irap nella misura del 10%, forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi oppure delle spese per i dipendenti. Possono beneficiare della parziale deduzione dell’Imposta regionale i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 8 del Dlgs 446/97, escludendo così quelli che determinano la base imponibile in applicazione di articoli diversi da quelli menzionati. Ma la relazione di accompagnamento allarga la portata e riconosce che la disposizione si può applicare a tutti i soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari”, escludendo solo i produttori agricoli, che determinano il reddito in base alle regole per i redditi fondiari e non possono, quindi, effettuare le deduzioni analitiche. Circa il calcolo della deduzione forfettaria dell’Irap nella misura del 10%, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che il 10% va calcolato sull’Irap versata nel periodo d’imposta, senza distinguere la quota parte della stessa riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente. Cioè, per motivi di semplificazione, si è scelto di prescindere dalla determinazione “analitica” dell’Irap relativa alle spese per interessi e personale. L’Agenzia precisa che la deduzione “può essere fatta valere in sede di determinazione del relativo reddito – sia del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia dei periodi pregressi – a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute per lavoro dipendente oppure interessi passivi”. Quindi, solo in presenza di tali spese (anche per importi esigui) è possibile godere della deduzione. Dalla precisazione del Fisco appare desumibile che è sufficiente che sia stata sostenuta anche una sola delle due tipologie di spese indicate. Riguardo al quesito del rimborso di imposte evidentemente non pagate, si apre il doppio binario: dal periodo in corso al 31/12/2008 è ammesso in deduzione il 10% dell’Irap dovuta sull’imponibile degli interessi passivi oppure delle spese per il personale; per i periodi anteriori a quello in corso al 31/12/2008, per i quali è stata presentata istanza di rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondenti alla quota dell’Irap, i contribuenti hanno invece diritto al rimborso per una somma fino a un massimo del 10% dell’Irap dell’anno di competenza.
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