Interessi di mora per ritardato pagamento Riduzione
Pubblicato il 05 aprile 2017
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Variazione, a partire dal 15 maggio 2017, per gli interessi di mora che passano dall’attuale 4,13% al 3,50% annuo, con una riduzione, quindi, di 0,63 punti percentuali.
L’applicazione del nuovo tasso riguarda il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (escluse le sanzioni e gli interessi); per quelle versate oltre il limite di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento vanno applicati gli interessi di mora in parola.
La nuova misura è stata fissata dal provvedimento n. 66826 del 4 aprile 2017 dell’agenzia delle Entrate.
Il tasso viene determinato in base alla stima effettuata dalla Banca d’Italia con riferimento alla media dei tassi bancari attivi nell’anno 2016; secondo tale stima l’Amministrazione ha posto la misura al 3,50 per cento.
La modifica degli interessi di mora non ha ripercussioni sul tasso dovuto dai contribuenti che, entro il 21 aprile, presentano domanda per rateizzare le somme dovute in caso di rottamazione delle cartelle, tasso che è pari al 4,50%.
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