Interesse legale, scende allo 0,2% dal 2016

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Interesse legale, scende allo 0,2% dal 2016

L’articolo 1 del decreto del ministero dell’Economia e delle finanze dell’11 dicembre 2015, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 291 del 15 dicembre 2015, stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,2% con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Dal nuovo anno, dunque, la misura degli interessi legali scenderà dall'attuale 0,5% annuo al nuovo livello dello 0,2%, cosìcché sarà meno oneroso per i cittadini pagare in ritardo le somme dovute all'Erario, come pure sarà più leggero il costo del ravvedimento.

Sempre a decorrere dal 2016, la sanzione del 30% da pagare in caso di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni sarà ridotto al 15%, ai sensi del nuovo periodo inserito nell'art. 13 del Dlgs 472/1997.

Quale sarà il costo del ravvedimento dal 2016?

Con l'abbassamento del saggio di interesse legale, a partire dal prossimo 1° gennaio, in caso di ravvedimento, i cittadini saranno tenuti a pagare:

- per i ritardi fino a 14 giorni, la sanzione giornaliera dello 0,1% in luogo dello 0,2%,

- per i ritardi da 15 a 30 giorni, la sanzione fissa dell’1,5% invece del 3%,

- per i ritardi da 31 a 90 giorni, la sanzione dell’1,67% invece del 3,33%.

Senza ravvedimento, per i pagamenti eseguiti entro 90 giorni, gli uffici applicheranno la sanzione dell’1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni e del 15% fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni.

In caso di regolarizzazione, tramite ravvedimento, degli omessi o tardivi versamenti del 2015, nel 2016, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,5% fino al 31 dicembre 2015 e dello 0,2% dal 1° gennaio 2016.

Le nuove Tabelle ACI 2016 per i rimborsi dei costi chilometrici

Nel Supplemento ordinario della “Gazzetta Ufficiale” del 15 dicembre sono state pubblicate anche le nuove Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli, utilizzabili dall’anno 2016.

I valori sono utili per determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit dei mezzi di trasporto aziendali, concessi per l’utilizzo promiscuo a dipendenti e a collaboratori coordinati e continuativi.

Nelle Tabelle, infatti vengono riportati, con riferimento a marca e modello, il costo chilometrico e il fringe benefit annuo tassabile distinguendo in base alla tipologia di alimentazione (benzina, gasolio, metano, gpl o ibride). Tali importi sono comprensivi di Iva e identificano l’imponibile per l’intero anno.

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