Interdittiva antimafia: amministratori di società e soci non legittimati a impugnare

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Interdittiva antimafia: amministratori di società e soci non legittimati a impugnare

Gli amministratori e i soci di una società destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione. Solo l'impresa destinataria può opporsi al provvedimento.

Società, chi può impugnare l'interdittiva antimafia?

L’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a pronunciarsi in tema di legittimazione ad impugnare l’interdittiva antimafia nei casi in cui il soggetto destinatario del provvedimento sia una persona giuridica.

Era stato chiesto, in particolare, se andasse o meno riconosciuta, in capo ad ex amministratori e soci dell'ente, autonoma legittimazione a ricorrere, e se gli stessi fossero da ritenere soggetti "che patiscano “effetti diretti” dall’adozione di provvedimenti di siffatta natura".

Con sentenza n. 3 del 28 gennaio 2022, il Plenum del Cds ha escluso la legittimazione di tali soggetti.

Sulla specifica questione non vi era un orientamento univoco nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Secondo una prima interpretazione, il ricorso promosso da soggetti diversi dall’impresa destinataria dell’interdittiva sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione attiva; il decreto prefettizio, secondo tale lettura, potrebbe essere impugnato solo dal soggetto che ne patisce gli effetti diretti sulla sua posizione giuridica di interesse legittimo.

Altro indirizzo, invece, riconosce la predetta legittimazione, a tutela di un proprio interesse morale, in una ipotesi relativa a ricorso proposto da ex amministratori della società, o loro parenti, menzionati nell’interdittiva quali soggetti partecipi degli elementi indiziari da cui viene desunto il pericolo di condizionamento di stampo mafioso.

CdS: solo l'impresa destinataria può ricorrere contro il provvedimento

La soluzione fornita dall'Adunanza Plenaria sostiene che gli amministratori e i soci di una società destinataria di interdittiva antimafia non siano, di per sé, titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento.

Secondo il CdS, non è possibile, al fine di riconoscere la predetta legittimazione attiva in sede processuale, argomentare in termini di “bilanciamento” del “sacrificio delle garanzie procedimentali” ovvero di “compensazione” della “omessa garanzia del contraddittorio endoprocedimentale” per il tramite di un riconoscimento di legittimazione ad agire.

Legittimazione se sussiste interesse legittimo

Ciò che infatti rileva nella soluzione del quesito - si legge nella decisione - è "la individuazione della sussistenza (o meno) di una situazione soggettiva in capo agli amministratori ed ai soci della persona giuridica, con la conseguenza che, laddove tale situazione venga individuata ed abbia, in particolare, la consistenza di interesse legittimo, su di essa potrà fondarsi la legittimazione ad agire in giudizio a tutela della posizione medesima, in piena attuazione degli articoli 24 e 113 Cost. e, non ultimo, la stessa possibilità di partecipazione procedimentale, ai sensi degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990 (salvo verificare la specifica compatibilità degli istituti della l. n. 241/1990 con la disciplina del Codice delle leggi antimafia); non sussistendo, in caso contrario, né la legittimazione ad agire in giudizio né quella a partecipare al procedimento".

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