Intercettazioni. Riforma in arrivo

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Intercettazioni. Riforma in arrivo

In materia di intercettazioni, si rammenta che la Legge n. 103 del 23 giugno 2017 di riforma del codice di procedura penale, ha delegato il Governo ad intervenire mediante un'apposita disciplina, pur tenendo conto di una serie di garanzie di riservatezza delle comunicazioni intercettate.

Allo stato attuale,il Ministero della giustizia, con comunicato dell'8 settembre 2017, informa che sono in corso i lavori per la stesura del testo, al fine di dare seguito alla delega nei termini prescritti – entro novembre – in cui si terrà senz’altro conto del significativo contributo fornito dagli esponenti della giurisdizione, dell'avvocatura, della stampa e del mondo accademico, che lo stesso Ministro incontrerà, come già previsto, nei prossimi giorni.

Presumibile modifica all’art. 268 c.p.p. Doppio divieto

Divieto di intercettazioni irrilevanti e di riportare il contenuto integrale 

Non esiste al momento nulla di ufficiale. Tuttavia, nelle bozze sin'ora circolate, si staglia una presumibile modifica dell’art. 268 c.p.p., che istituisce il divieto di trascrizione delle comunicazioni o conversazioni che non abbiano rilevanza per l’indagine. Nella stessa ottica – di restringere il campo delle intercettazioni irrilevanti – va inoltre letto l’ulteriore divieto di probabile introduzione, ossia quello di riportare l’estensione integrale di comunicazioni e conversazioni, per ammetterne invece solo un richiamo al loro contenuto (niente più, dunque, “virgolettati”).

Scandito il procedimento di acquisizione

E’ plausibile, inoltre, che venga meglio scandito il procedimento attraverso cui acquisire a processo le intercettazioni, attraverso l’articolazione nelle seguenti fasi: deposito delle intercettazioni; richiesta del pm al giudice di acquisire le conversazioni ritenute rilevanti ai fini di prova; l’udienza fissata entro due giorni dalla presentazione della richiesta per selezionare la documentazione. I difensori ed il pubblico ministero, fino al giorno dell’udienza, possono indicare le conversazioni captate che ritengono rilevanti, la cui acquisizione in dibattimento è disposta dal giudice, che può procedere anche d’ufficio a stralciare le registrazioni ed i verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Tutto quello che non viene acquisito, infine, va immediatamente restituito dal pm per la conservazione nell’archivio riservato ed è coperto da segreto.

Diffusione di conversazioni, reclusione fino a 4 anni 

Sempre secondo quanto contemplato nella delega, potrebbe essere introdotto un nuovo reato per punire con la reclusione fino a quattro annichiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonda con qualsiasi mezzo riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza o alle quali comunque partecipi, effettuate fraudolentemente”.

 


 

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  • eDotto.com - Approfondimento giuridico 3 agosto 2017 - Modifiche al Codice di procedura penale - Mattioli

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