Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

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Entra in vigore il 10 ottobre 2025, la Legge n. 132/2025, recante la disciplina nazionale sull’intelligenza artificiale.

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025, introduce un quadro normativo organico volto a regolare l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nei diversi settori dell’attività economica, amministrativa e sociale, incluso l’ambito lavorativo e le professioni intellettuali, con particolare attenzione ai profili di sicurezza, trasparenza e responsabilità.

Tra i vari settori, la Legge interviene anche in materia penale, introducendo nuove aggravanti e fattispecie di reato per contrastare l’uso distorto o fraudolento delle tecnologie di IA.

L’obiettivo del legislatore è duplice: da un lato, rafforzare la tutela delle persone e dei diritti fondamentali di fronte ai rischi derivanti dall’uso improprio dell’intelligenza artificiale (IA); dall’altro, adeguare il diritto penale e commerciale alle nuove forme di condotta illecita rese possibili dalle tecnologie digitali, il tutto in linea con i principi del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act).

Legge sull’Intelligenza Artificiale: le nuove norme penali

L’articolo 26 della Legge sull’intelligenza artificiale, in particolare, introduce una serie di modifiche al codice penale, al codice civile, alla legge sul diritto d’autore e al Testo Unico della Finanza (TUF).

Le nuove aggravanti nel codice penale  

Il primo comma dell’articolo 26 apporta modifiche al codice penale, introducendo nuove circostanze aggravanti e una fattispecie autonoma di reato.

Aggravante comune per i reati commessi con IA

L'intervento si sostanzia nell'inserimento, dopo il numero 11-novies), del nuovo numero 11-decies) dell’articolo 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni), che prevede un’aggravante generale nei casi in cui il reato sia commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

La disposizione si applica quando l’utilizzo dell’IA:

  • costituisce mezzo insidioso, in ragione della sua natura o delle modalità di impiego;
  • ostacola la pubblica o privata difesa;
  • oppure aggrava le conseguenze del reato.

L’aggravante valorizza l’elemento tecnologico come fattore di maggiore pericolosità sociale, riconoscendo che l’uso dell’IA può aumentare l’efficacia lesiva del comportamento criminoso o ridurre la capacità di difesa della vittima.

Attentati contro i diritti politici del cittadino

L’articolo 26, comma 1, lettera b), inserisce un nuovo comma finale all’articolo 294 c.p. (Attentati contro i diritti politici del cittadino), disponendo che:

“La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.

Il reato di attentato contro i diritti politici del cittadino, già punito con la reclusione da uno a cinque anni, viene dunque inasprito nel caso in cui l’alterazione della volontà politica o la manipolazione dell’elettore avvenga attraverso l’uso di IA, ad esempio mediante sistemi di disinformazione automatizzata o contenuti digitali sintetici.

Nuovo reato: diffusione illecita di contenuti generati o alterati con IA (deepfake)

La lettera c) del primo comma introduce un nuovo articolo 612-quater nel codice penale, rubricato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”.

Chiunque, senza il consenso dell’interessato, cede, pubblica o diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati mediante IA, idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, ma si procede d’ufficio se il fatto:

  • è connesso con un delitto perseguibile d’ufficio;
  • è commesso nei confronti di persona incapace (per età o infermità);
  • oppure è rivolto contro una pubblica autorità per ragioni connesse alle funzioni esercitate.

La norma è collocata tra i delitti contro la libertà morale, e tutela la dignità, la reputazione e l’identità personale delle vittime di manipolazioni digitali, affrontando in modo specifico il fenomeno dei deepfake e della disinformazione visiva.

Per deepfake, in particolare, si intende un contenuto digitale (video, audio o immagine) generato o manipolato mediante intelligenza artificiale per riprodurre in modo realistico persone, voci o situazioni mai avvenute, inducendo l’osservatore a credere nella loro autenticità.

Le modifiche alla disciplina dei reati economici e del diritto d’autore  

I commi successivi dell’articolo 26 estendono l’intervento normativo ad altri ambiti del diritto penale e civile, prevedendo aggravanti e nuove ipotesi di responsabilità quando le condotte illecite sono commesse con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale.

Aggiotaggio   

All’articolo 2637 del codice civile (Aggiotaggio) è aggiunto un periodo secondo cui:

“La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.

L’aggiotaggio consiste nella diffusione di notizie false o nell’effettuazione di operazioni simulate idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanziari o merci.

La previsione riconosce che l’utilizzo dell’IA può amplificare l’effetto manipolativo sul mercato, ad esempio attraverso algoritmi capaci di generare e diffondere automaticamente informazioni ingannevoli o manipolare dati di borsa in tempo reale.

Plagio artistico e violazioni del diritto d’autore

Il comma 3 dell’articolo 26 inserisce, dopo la lettera a-bis) del primo comma dell’articolo 171 della Legge n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore), la nuova lettera a-ter), che punisce chi:

“riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale”.

Si estende così la punibilità alle attività di data scraping o riproduzione automatica di contenuti protetti, effettuate da modelli di intelligenza artificiale per finalità di addestramento o generazione di testi, immagini e suoni, in violazione dei diritti d’autore.

Manipolazione del mercato

Per finire, all’articolo 185, comma 1, del Testo unico della finanza (D.Lgs. n. 58/1998) viene aggiunto un periodo che prevede:

“La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.

La norma aggrava le sanzioni per le condotte di manipolazione del mercato, riconoscendo che l’uso di strumenti di IA consente strategie di trading manipolativo automatizzato, capaci di influire artificialmente su prezzi e volumi di strumenti finanziari.

Le novità, in breve

Ambito normativo Riferimento normativo modificato o introdotto Contenuto della modifica / novità Sanzione prevista
Codice penale – Aggravanti comuni Art. 61, n. 11-decies c.p. Introduzione di aggravante per i reati commessi mediante IA quando costituisce mezzo insidioso, ostacola la difesa o aggrava le conseguenze del reato. Pena aumentata in base al reato di riferimento.
Codice penale – Diritti politici Art. 294 c.p. (nuovo comma) Aggravante specifica per gli attentati contro i diritti politici del cittadino se l’inganno è attuato tramite IA. Reclusione da 2 a 6 anni.
Codice penale – Nuovo reato Art. 612-quater c.p. (nuovo) Introduzione del reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA (deepfake). Reclusione da 1 a 5 anni; procedibilità a querela, salvo eccezioni.
Codice civile – Reati societari Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) Aggravamento della pena se il fatto è commesso mediante IA (manipolazione automatica di notizie o operazioni simulate). Reclusione da 2 a 7 anni.
Legge sul diritto d’autore Art. 171, comma 1, lett. a-ter) L. 633/1941 Punita la riproduzione o estrazione di testi o dati da opere o banche dati tramite IA in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater. Multa da 51 a 2.065 euro (pena base).
Testo Unico della Finanza (TUF) Art. 185, comma 1, D.Lgs. 58/1998 Aggravante per la manipolazione del mercato realizzata mediante sistemi di IA. Reclusione da 2 a 7 anni e multa da 25.000 a 6.000.000 euro.
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