Integrativa CIGD, rimessione in termine per le imprese del trasporto aereo

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Integrativa CIGD, rimessione in termine per le imprese del trasporto aereo

L’Inps, con la circolare 17 febbraio 2021, n. 28, comunicava che le domande di accesso alla nuova prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale, nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, dovevano essere presentate, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione in deroga.

Il suddetto termine, con il messaggio 30 aprile 2021, n. 1761, è stato modificato e fissato alla fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall’inizio dello stesso.

Tuttavia, in virtù della difficile situazione in cui versano molte aziende del settore, l’Inps - a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con il messaggio 21 ottobre 2021, n. 3576, comunica che tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa presentate oltre i termini di cui al messaggio n. 1761, sono valide, salvo che siano state inviate successivamente alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD, di cui alla circolare 17 febbraio 2021, n. 28.

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