Integrativa a portata ridotta

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L’Agenzia delle Entrate rafforza la propria posizione sui termini per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente. Nella risoluzione n. 24/E del 14 febbraio 2007, infatti, l’Agenzia afferma che non è possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore dopo il termine di presentazione della dichiarazione, per il periodo d’imposta successivo. Dunque senza la dichiarazione correttiva a favore del contribuente non può essere presentata l’istanza di rimborso per le maggiori imposte versate all’epoca in conseguenza di errori dichiarativi. Pertanto, se sono decorsi i termini di presentazione dell’integrativa a favore, non è possibile attivare l’istanza di rimborso anche se, potenzialmente ancora nei termini.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Correttiva a doppio taglio - Felicioni

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