Installazione di un SuperPC in Italia da società estera: non rileva ai fini Iva

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Installazione di un SuperPC in Italia da società estera: non rileva ai fini Iva

Una società inglese fornirà ed installerà un computer ad elevate prestazioni tecnologiche (Supercomputer) presso un Centro di ricerca italiano. Essa si avvarrà, per la fornitura dei servizi di natura meccanica ed elettrica, propedeutici all'installazione del Supercomputer, di un soggetto passivo residente ai fini IVA in Italia (Beta).

Si chiede se, ai fini della localizzazione della prestazione per l’applicazione dell’Iva, i servizi resi da Beta siano da considerare prestazioni di servizi generiche - art. 7-ter, DPR n. 633/1972 - o se rientrino tra i servizi relativi a beni immobili - art. 7-quater dello stesso decreto.

I chiarimenti sono forniti con risposta a interpello n. 36 del 20 gennaio 2022, dall’Agenzia delle Entrate.

Servizi di natura propedeutica: chiarimenti ai fini Iva

Esaminando le varie norme applicabili al caso concreto si deduce che:

  • le prestazioni rese dalla società BETA alla società inglese - che consistono nella fornitura dei servizi di natura meccanica ed elettrica, propedeutici all'installazione del Supercomputer presso un Centro di ricerca italiano – sono da ascrivere come prestazione unitaria, in quanto tutti dirette e propedeutiche all'installazione del Supercomputer presso il Centro di Ricerca Italiano. Infatti, riguardano una pluralità di operazioni e atti strettamente collegati tra loro da un nesso di dipendenza, nessuno dei quali è tale da assumere una sua autonoma e distinta rilevanza ai fini Iva;
  • pur essendo pacifico che i servizi resi da Beta siano attinenti ad un immobile (infatti il Supercomputer sarà installato nell’edificio del Centro di Ricerca italiano), va rilevato che i servizi di natura meccanica ed elettrica propedeutiche all'installazione del Supercomputer non costituiscono prestazioni di servizio relative all'immobile. In tale caso, l’Agenzia riprende quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia Ue - causa C-215/19 – in cui è stato ritenuto che la messa a disposizione di “lockers”, nei quali venivano alloggiati server e le prestazioni accessorie all’utilizzo degli stessi, non potessero definirsi servizi “relativi a beni immobili”, in quanto armadi per le apparecchiature che non possono costituire parte integrante di un fabbricato e sono rimovibili senza che l’immobile venga distrutto o alterato.

Ciò è corroborato dal contenuto dell’accordo sottoscritto tra le parti dove emerge che i servizi di installazione non hanno ad oggetto l'immobile che sarà destinato ad ospitare il Supercomputer.

Dunque, le opere da eseguire non hanno carattere permanente potendo essere disinstallate, come previsto dal contratto, senza distruggere o alterare il fabbricato, mediante il disassemblaggio delle strutture.

In conclusione, i servizi di natura meccanica ed elettrica propedeutici all'installazione del Supercomputer presso il Centro di Ricerca italiano, forniti dalla società Beta, non sono inquadrabili come servizi relativi a beni immobili, bensì sono riportabili tra le prestazioni generiche di cui all'articolo 7-ter, DPR n. 633/1972. Ai fini Iva, le prestazioni di Beta verso la società inglese non rilevano in Italia, visto che la committente non è stabilita nel nostro territorio.

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