Insinuazione tardiva del Fisco entro un anno altrimenti il ritardo non è scusabile

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Secondo la Corte di cassazione - ordinanza n. 1752 del 28 gennaio 2014 - la società di riscossione che intenda far valere il proprio credito tributario nei confronti del fallimento di una società, è tenuta a presentare istanza di insinuazione tardiva, entro il termine annuale previsto dall'articolo 101 della Legge fallimentare; in tale contesto non possono costituire “ragioni di scusabilità del ritardo” i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'articolo 25 del Dpr 29 settembre n. 602/1973 in quanto l'eventuale “scusabilità” va valutata esclusivamente in relazione ai tempi strettamente necessari all'amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo.

Ed infatti, perché l'esattore possa vedersi ammesso come creditore è sufficiente che esista il ruolo senza nemmeno la necessità della formazione della cartella o della notifica.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Fallimenti, fisco senza sconti - Alberici

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