Fondo intersettoriale di Trento: prime indicazioni dell'INPS

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Fondo intersettoriale di Trento: prime indicazioni dell'INPS

Dall’Inps arrivano le prime indicazioni per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 il decreto del 15 novembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze riguardante l’adeguamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento di cui agli articoli 26, comma 7- bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Soggetti destinatari

I soggetti che possono accedere alle prestazioni di integrazione salariale sono i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo.

Altresì, possono accedere alle prestazioni anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, ad esclusione dei dirigenti.

L’erogazione dell’integrazione salariale è subordinata alle seguenti condizioni:

  • almeno il 75% dei dipendenti deve essere occupato in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria;
  • è richiesta un’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del trattamento.

Istruzioni INPS

Con il messaggio n. 370 del 26 gennaio 2024, l’Istituto Previdenziale ha recepito la nuova disciplina e ha fornito le prime istruzioni relative ai codici di autorizzazione e alle aliquote contributive.

Il decreto interministeriale ha previsto per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (codice autorizzazione “7V”), rispetto alla previgente disciplina, una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, ad esclusione dei dirigenti.

A partire dalla mensilità di gennaio 2024, la contribuzione dovuta è la seguente:

  • 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti;
  • 0,80% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5,1 a 15 dipendenti;
  • 0,90% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti.

L’Inps attribuisce i seguenti codici di autorizzazione:

  • “6G” (azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che opera su più posizioni);
  • “2C” (azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni).

Le domande potranno essere presentate a partire dal 27 gennaio 2024 per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 12 gennaio 2024.

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