Giornalisti, istruzioni su presentazione della CIGS
Pubblicato il 26 luglio 2022
In questo articolo:
- Prestazioni già autorizzate a pagamento diretto e a conguaglio
- Prestazioni con scadenza successiva al 30 giugno
- Prestazioni concesse con decreti ministeriali adottati a partire dal 1° luglio
- Prestazioni autorizzate a pagamento diretto
- Esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale
- Domande di intervento del Fondo di Garanzia per il TFR
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A decorrere dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto Nazionale di previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) è stata trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Inps.
Con la circolare 25 luglio 2022, n. 87, l’Istituto Previdenziale comunica le istruzioni per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento alla data del 30 giugno 2022 e in merito alla presentazione delle nuove domande di CIGS a partire dal 1° luglio 2022.
Prestazioni già autorizzate a pagamento diretto e a conguaglio
Per quanto attiene i trattamenti di integrazione salariale straordinaria, a pagamento diretto e a conguaglio, già autorizzati, entro il 30 giugno 2022, i datori di lavoro dovranno continuare a trasmettere all’INPGI le denunce DASM nei termini e secondo le modalità in uso.
È competenza dell’INPGI procedere all’elaborazione delle denunce ed a trasmettere l’estratto contributivo dei lavoratori interessati all’Inps, il quale disporrà il pagamento e comunicherà l’”ID Compensazione” per le prestazioni a conguaglio.
Prestazioni con scadenza successiva al 30 giugno
Per le prestazioni autorizzate da decreti ministeriali con scadenza successiva al 30 giugno 2022, l’Inps comunica che, a decorrere dal 1° luglio 2022, i datori di lavoro dovranno trasmettere, per il periodo residuo, un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, sia nel caso di pagamento diretto che nel caso di conguaglio.
La predetta domanda dovrà essere trasmessa dal datore di lavoro tramite il sito istituzionale dell’Inps, accedendo al “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti” e selezionando la procedura “CIG Straordinaria e Deroga”.
I datori di lavoro destinatari di più decreti ministeriali dovranno trasmettere una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva indicata nel decreto stesso.
Prestazioni concesse con decreti ministeriali adottati a partire dal 1° luglio
La presentazione delle nuove domande di integrazione salariale straordinaria a partire dal 1° luglio 2022 sarà di esclusiva competenza dell’Inps.
I datori di lavoro dovranno inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, accedendo al “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà selezionando la procedura “CIG Straordinaria e Deroga”.
Prestazioni autorizzate a pagamento diretto
Per la comunicazione dei dati relativi al pagamento diretto si dovrà utilizzare la procedura “UNICIG” seguendo le indicazioni già fornite nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021.
Si rammenta che i dati del pagamento diretto dovranno essere trasmessi - a pena di decadenza - entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale
Il datore di lavoro dovrà utilizzare il codice di conguaglio comunicato dall’Inps tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, consultabile dal Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, si dovrà indicare il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”) sia in caso di cassa integrazione richiesta e non ancora autorizzata, sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Inoltre, dovrà essere indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
A seguito dell’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate i datori di lavoro dovranno valorizzare il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti exInpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
I datori di lavoro che non abbiano provveduto al conguaglio delle prestazioni anticipate entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza è successivo al 1° luglio 2022 dovranno inserire nella denuncia il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”. Il predetto codice potrà essere esposto a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022.
Per quanto concerne gli importi dovuti a titolo di contribuzione addizionale, il nuovo codice causale da utilizzare è “E611” avente il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
Si rammenta che il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, a decorrere dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione.
Domande di intervento del Fondo di Garanzia per il TFR
A partire dal 1° luglio 2022, l’Inps diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in favore dei seguenti lavoratori: giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
I predetti lavoratori dovranno presentare le domande esclusivamente in via telematica, tramite:
- il servizio online “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)”, presente sul sito istituzionale;
- i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps.
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