AUU, titoli di soggiorno per cittadini extra UE

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AUU, titoli di soggiorno per cittadini extra UE

Con il messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno utili ai fini del diritto dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico in favore dei cittadini extra comunitari.

AUU per cittadino extra UE

Ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. a), del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, l’Assegno Unico e Universale è riconosciuto al cittadino extra UE qualora lo stesso sia in possesso:

  • del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • del permesso unico di lavoro per un periodo superiore ai sei mesi;
  • del permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornante in Italia, per un periodo superiore ai sei mesi.

Sono compresi tra i potenziali beneficiari:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
  • i titolari di Carta blu “lavoratori altamente qualificati”;
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia a seguito di accordi euromediterranei stipulati con l’Unione europea che prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi non occasionali titolari di permesso.

Sono inclusi nella disciplina dell’AUU i “familiari” di cittadini dell’UE che siano:

  • titolari del diritto di soggiorno;
  • titolari del diritto di soggiorno permanente;
  • titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente;
  • titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare.

A seguito delle richieste di chiarimenti da parte delle Strutture Territoriali sui titoli di soggiorno, utili ai fini del diritto alla prestazione economica, l’Inps provvede ad integrare le indicazioni finora emanate ritendendo validi i permessi per:

  • lavoro subordinato con durata almeno semestrale;
  • lavoro stagionale con durata almeno semestrale;
  • assistenza minori;
  • protezione sociale;
  • casi speciali.

Restano esclusi i titolari dei permessi:

  • di attesa occupazione;
  • di tirocinio e formazione professionale;
  • di studio;
  • di studenti/tirocinanti/alunni;
  • di residenza elettiva;
  • di visite, affari e turismo.

Si specifica che i cittadini del Regno Unito – residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020 - sono equiparati ai cittadini dell’UE ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali, pertanto per l’accesso al beneficio economico non saranno richiesti ulteriori titoli di soggiorno. Diversamente, ai cittadini del Regno Unito non residenti entro tale data, verranno applicate le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extra UE.

La fase di verifica del possesso dei requisiti di cittadinanza avviene in sede di istruttoria automatizzata. Nei casi in cui dalla prima analisi non siano emerse informazioni utili, l’istruttoria sarà perfezionata tramite la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro.

Laddove la verifica sia risultata incompleta, l’interessato riceverà un’apposita comunicazione in cui sarà invitato a presentare la documentazione necessaria per l’esame dell’istanza.

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