Inps, indennità onnicomprensiva per i lavoratori delle vie urbane di Venezia

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Inps, indennità onnicomprensiva per i lavoratori delle vie urbane di Venezia

Con la circolare 29 aprile 2022, n. 54, l’Istituto Previdenziale fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva destinata al sostegno di alcune categorie di lavoratori, la cui prestazione sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua di Venezia.

Il decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, ha previsto che a partire dal 1° agosto 2021 è fatto divieto il transito di navi (di determinate dimensioni) nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, per tutela dell’interesse culturale e della salvaguardia della città di Venezia. Contestualmente l’art. 4 del predetto decreto dispone un incremento del Fondo sociale per l’occupazione finalizzato all’erogazione di misure a sostegno del reddito.

Lavoratori destinatari delle risorse

L’art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 16 novembre 2021, indica le categorie di lavoratori beneficiarie dell’indennità:

  • lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, nell’arco temporale dal 1° agosto 2021 fino alla data del 22 dicembre 2021 e che abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto l’attività lavorativa per almeno trenta giornate nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021;
  • lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo temporale tra il 1° gennaio 2019 e il 31 luglio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile.

L’indennità onnicomprensiva è pari a 2.000 euro, per l’anno 2021.

Requisiti

L’indennità non è riconosciuta ai seguenti soggetti:

  • titolari di altra misura di sostegno al reddito;
  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • titolari di pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria;
  • titolari di pensioni dirette a carico (anche pro quota), dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e della c.d. Ape Sociale.

Compatibilità

L’indennità in oggetto è compatibile con:

  • il Reddito di Cittadinanza;
  • il Reddito di emergenza e con le indennità COVID-19.
  • le erogazioni che derivano da borse lavoro, stage o tirocini professionali;
  • i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • i premi e i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale (nel limite dell’importo non superiore a 5.000 euro per anno civile).

Modalità di presentazione della domanda

Ai fini del riconoscimento dell’indennità onnicomprensiva, i soggetti beneficiari - entro il 30 giugno 2022 - dovranno presentare istanza sul portale web dell’Istituto Previdenziale.

L’accesso dovrà avvenire tramite autenticazione SPID, CIE o CNS.

La misura potrà essere richiesta anche tramite il servizio di Contact Center integrato, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

Con successiva comunicazione, l’Inps renderà noto il rilascio del nuovo servizio per la presentazione dell’istanza.

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