INPS. Conguaglio di fine anno 2015
Pubblicato il 31 dicembre 2015
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Con circolare n. 209 del 30 dicembre 2015, l’INPS ha fornito le indicazione sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2015, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
La circolare, in particolare, si sofferma sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro 7 ottobre 1993;
- massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
- contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della Legge n. 438/1992;
- conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta;
- auto aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- gestione delle operazioni societarie.
Termine per l’effettuazione del conguaglio
La circolare INPS n. 209/2015 sottolinea che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in questione, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2015” (scadenza di pagamento 16/1/2016), anche con quella di competenza di “gennaio 2016” (scadenza di pagamento 16/2/2016).
Inoltre, poiché dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’Istituto evidenzia che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2016” (scadenza di pagamento 16 marzo 2016), senza aggravio di oneri accessori.
Resto fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2016.
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