Inps: aggiornato il contributo dovuto al Fondo di previdenza del clero
Pubblicato il 24 novembre 2023
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È stato aggiornato il contributo dovuto per l’anno 2022 a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Con la circolare n. 94 del 23 novembre 2023, l’Inps rende noto il contributo dovuto e fornisce le istruzioni in merito alle modalità di pagamento.
Aggiornamento del contributo 2022
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero è aumentato, da euro 1.769,04 annui a euro 1.802,65 annui.
Il contributo annuo aggiornato, pari a 1.802,65, euro resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2023, 2024 e 2025.
Di seguito si espongono gli importi dovuti quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2022 e 2023.
Contributo annuo ante aggiornamento |
1.769,04 euro |
Contributo annuo aggiornato |
1.802,65 euro |
Differenza dovuta per ciascun anno |
33,61 euro |
L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari:
- a 5,60 euro per un bimestre;
- a 2,80 euro per un mese.
Con riferimento alle sole integrazioni dovute per gli anni 2022 e 2023, il termine di pagamento è fissato al 31 marzo 2024, senza aggravio di interessi.
NOTA BENE: La contribuzione relativa all’anno 2024 sarà adeguata ai nuovi importi a partire dalla prima scadenza
di pagamento.
Chi sono i soggetti che devono versare al Fondo Clero?
La contribuzione ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto.
L’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia.
Per l’accertamento dello status si richiede:
- l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico (per i sacerdoti secolari);
- l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione (per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica).
NOTA BENE: A partire dal 1° gennaio 2000, l’iscrizione al Fondo è stata estesa anche ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.
Modalità di versamento autonome
Gli iscritti al Fondo che versano i contributi autonomamente sono:
- sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento;
- ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale che ha esteso al culto di appartenenza le disposizioni della legge n. 903/1973;
- sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici autorizzati alla contribuzione volontaria.
Accedendo al Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito INPS sono disponibili le seguenti funzionalità:
- pagamento online pagoPA, tramite carte di pagamento ovvero addebito in conto corrente oppure altri metodi di pagamento innovativi;
- l'Avviso di Pagamento pagoPA – accedendo al servizio di interesse tramite i canali sia fisici che online di banche o altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) tra cui agenzie della banca, home banking del PSP, sportelli ATM abilitati dalle banche, esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema pagoPA (bar, edicole, ricevitorie, tabaccherie e supermercati) e Uffici Postali e Punti Postali.
Pagamento cumulativo
È confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dei seguenti soggetti:
- l’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
- le diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973 preveda l’adempimento unico.
Il pagamento cumulativo deve essere effettuato con bonifico diretto Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni:
- IBAN - IT06H0100003245321200001248;
- BIC - BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.
Diversamente, i bonifici provenienti da Paesi “extra euro” devono essere indirizzati sul conto corrente che la
Direzione provinciale intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni Sede”, il cui IBAN è IT13G0631514405100000004580, CRSPIT3S.
I soggetti interessati devono indicare nel campo causale del bonifico i seguenti dati:
- la parola “CLERO”;
- il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;
- il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).
ATTENZIONE: È necessario richiedere apposita autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni, in caso contrario il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.
L’autorizzazione può essere richiesta a mezzo PEC alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it ovvero all’indirizzo direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.
Laddove non vengano rispettati i predetti criteri, i versamenti non implementeranno la posizione assicurativa interessata.
Determinazione del dovuto mensile in adempimento cumulativo
Per ogni bimestre, l’importo accertato in via amministrativa è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti che negli archivi INPS risultano attivi (cioè non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo) alla medesima scadenza.
Le Diocesi e l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche devono comunicare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni i dati utili a determinare l’onere previdenziale, ovverosia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni.
Inoltre, al fine di consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il totale da versare all’INPS, le Diocesi e l’Istituto centrale devono inviare all’Istituto previdenziale un file contenente tutte le modifiche riguardanti i propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, ecc.) intervenute nel bimestre, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale.
Al termine dell’aggiornamento dei propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese, l’Inps trasmette la lista della totalità degli assicurati attivi a quella data all’Istituto centrale per il sostentamento del clero ed alle confessioni acattoliche che versano cumulativamente.
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