Inps: aggiornati i contributi volontari per l’anno 2024

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Inps: aggiornati i contributi volontari per l’anno 2024

Con la circolare n. 36 del 21 febbraio 2024, l’Inps rende noto che sono stati aggiornati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2024 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 nella misura del +5,4%.

Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

Per l’anno 2024, si evidenziano i seguenti importi per i lavoratori dipendenti:

  • la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 55.008,00 euro;
  • il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 ossia, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.

NOTA BENE: Per l’anno 2024, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al 33%.

L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Rimangono invariate le aliquote contributive per i prosecutori volontari nel Fondo Volo le quali si differenziano in base:

  • alla data di iscrizione al Fondo;
  • all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari.

In base ai predetti criteri, trovano applicazione le seguenti aliquote:

  • per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
  • per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70%;
  • per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come illustrato con il messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997 (5%), ed è pari al 38%.

Iscritti al Fondo ex IPOST

Si conferma al 32,65% l’aliquota IVS dovuta dagli iscritti Fondo speciale Istituto Postelegrafonici.

Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

Per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD, è confermata l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.

Versamenti volontari per artigiani e commercianti

Per gli artigiani e degli esercenti attività commerciali, la contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma.

La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Aliquote

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

24%

24,48%

Collaboratori di età non superiore ai 21 anni

23,70%

24,18%

Iscritti alla Gestione separata

Gli iscritti alla Gestione separata devono determinare l’importo del contributo volontario in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 184/1997, ovverosia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Per la determinazione del contributo volontario bisogna prendere in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari al:

  • 25% per i professionisti;
  • 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

NOTA BENE: Il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.415,00 euro.

Per il 2024 l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore all’importo di:

  • 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto riguarda i professionisti;
  • 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto riguarda tutti gli altri iscritti.
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