INPGI: rivalutazione della pensione e delle indennità per l’anno 2024

Pubblicato il



INPGI: rivalutazione della pensione e delle indennità per l’anno 2024

Con la circolare n. 3 del 7 febbraio 2024, l’INPGI comunica la rivalutazione delle pensioni e il conseguente aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l’anno 2024, a seguito della determinazione dell’indice medio di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2022 ed il 2023 nella misura del + 5,4% da parte dell’ISTAT.

Il Comitato Amministratore, con le delibere del 25 gennaio 2024, ha determinato i nuovi importi in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Perequazione trattamenti pensionistici

Con il rateo di pensione di gennaio 2024, l’INPGI applica a tutti i trattamenti pensionistici in essere alla data del 31 dicembre 2023 una rivalutazione pari a + 5,4%.

Importo soglia minima pensione anticipata

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantaseiesimo anno di età ed è subordinato al versamento di una contribuzione effettiva di almeno 20 anni.

Il diritto alla pensione può essere anticipato a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione o, indipendentemente dall’età, al perfezionamento di 40 anni di contribuzione a condizione che l’ammontare della pensione risulti non inferiore ad una soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

La pensione anticipata, se pari o superiore al predetto importo soglia, viene erogata nella sua interezza, senza alcun limite massimo.

NOTA BENE: Per il 2024, l’assegno sociale, annuale, INPS è di 6.947,33 euro. Per l’attribuzione della pensione prima dei 66 anni è necessario che il trattamento maturato risulti almeno di 10.420,99 euro lordi annui.

Valori del montante contributivo per il perfezionamento del diritto a pensione per l’anno 2024

Età

Coefficiente trasformazione in pensione

Montante contributivo necessario

Importo soglia minimo 1,5 volte assegno sociale

63

5,028%

207.259,00

10.420,99

64

5,184%

201.022,00

10.420,99

65

5,352%

194.712,00

10.420,99

66

5,531%

>0

0

Pensione e cumulo con altri redditi

La pensione ai superstiti è cumulabile con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle) nei limiti di cui all’art. 1, comma 41, della legge dell’8 agosto 1995, n. 335 (Tabella F).

ATTENZIONE: Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Con riferimento alla cumulabilità si devono valutare tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

La circolare in trattazione riporta i valori delle fasce reddituali e la relativa riduzione percentuale.

Indennità DIS-COLL

Per l’anno 2024:

  • la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di DIS-COLL è pari a 1.425,21 euro;
  • l’importo massimo mensile è pari a 1.550,42 euro.

Indennità di maternità per le libere professioniste

Alle libere professioniste è riconosciuta l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

L'indennità di maternità può essere corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001.

A quanto ammonta l’indennità?

L'indennità è corrisposta in misura pari all'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

L’indennità di maternità non può:

  • essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero;
  • essere superiore a cinque volte il predetto importo minimo.

Altresì, l’indennità è riconosciuta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per il 2024, gli importi minimi e massimi sono i seguenti:

  • salario minimo giornaliero è pari al 56,87 euro;
  • l’importo minimo (pari a 5 mensilità) è pari a 5.914,50 euro;
  • l’importo massimo è pari a 29.572,50 euro.

Ai sensi della legge di Bilancio 2022, le assicurate che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Il limite reddituale per l’anno 2024 è di 9.280,20 euro.

Indennità di degenza ospedaliera

L’indennità di degenza ospedaliera è pari ad una frazione del massimale contributivo previsto dall’art. 2 comma 18 della legge 8 agosto 1995 n. 335, valido nell’anno in cui ha avuto inizio il ricovero, diviso per 365 giorni, secondo le seguenti percentuali:

  • 8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data del ricovero;
  • 12% del predetto massimale se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data del ricovero;
  • 16% del predetto massimale se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la data del ricovero.

Anno

Massimale legge 335/95

Indennità giornaliera di degenza ospedaliera

8%

12%

16%

Da 3 a 4 mesi

Da 5 a 8 mesi

Da 9 a 12 mesi

2024

119.650,00

26,22

39,34

52,45

Indennità di malattia

Per i Collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co.) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, dall’Inpgi è erogata un’indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di giorni pari ad 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro (non più di 61 giorni) e comunque non meno di 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 3 giorni.

Anno

Massimale legge 335/95

Indennità giornaliera di malattia

4%

6%

8%

Da 3 a 4 mesi

Da 5 a 8 mesi

Da 9 a 12 mesi

2024

119.650,00

13,11

19,67

26,22

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito