Infrastrutture per banda larga senza rendita catastale

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Infrastrutture per banda larga senza rendita catastale

L’agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito alla modifica effettuata al Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) la quale dispone che non sono più considerate unità immobiliari:

  • gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (articoli 872 e 883 del CCE), ossia torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, ecc.;
  • le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga.

La modifica è avvenuta per mano dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 e, posto che non viene effettuata alcuna specificazione, essendo una innovazione rispetto alla disciplina vigente, non può avere valenza retroattiva. Pertanto, può trovare applicazione solo dal 1° luglio 2016.

La circolare n. 18 dell’8 giugno 2017 ricorda che in base alla precedente normativa dette strutture appartenevano alle unità immobiliari con categoria  D/7, ossia erano “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.

L'infrastruttura fisica non è unità immobiliare

Tra le opere che non costituiscono più unità immobiliare si annovera anche l’”Infrastruttura fisica”, ma tale nome non riesce a far comprendere la casistica dei beni immobili non più appartenenti alle unità immobiliari.

La circolare ritiene utile, a tale proposito, descrivere, sotto il profilo tipologico-costruttivo, le principali configurazioni delle infrastrutture in argomento, distinguibili in:

  • strutture di tipo Raw-Land ovvero infrastrutture, tipiche dei contesti rurali, composte da elementi di sostegno delle antenne, costituiti da pali o da tralicci di altezza variabile, posizionati su un basamento di calcestruzzo armato, appositamente realizzato sul terreno.
  • strutture di tipo Roof-Top ovvero infrastrutture, tipiche dei contesti urbani, composte da elementi di sostegno delle antenne, costituiti da paline o da tralicci di altezza variabile, posizionati su terrazze o coperture di fabbricati (lastrici solari)
  • strutture di tipo Co-Located, caratterizzate dall’assenza di specifiche paline o tralicci di sostegno delle antenne, che vengono ancorate direttamente su manufatti esistenti (serbatoi d’acqua, campanili, ecc.).

Quindi non costituiscono più “unità immobiliari” e non concorrono al calcolo della rendita catastale la generalità delle opere infrastrutturali strettamente funzionali alle reti pubbliche di comunicazione, compresa l’“infrastruttura fisica” e gli eventuali locali tecnici che ospitano, attraverso una stabile connessione alla struttura, gli apparati elettronici necessari al funzionamento dell’impianto.

Devono, invece, ritenersi esclusi  gli immobili suscettibili di una destinazione d’uso, anche solo prevalente, non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, quali uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc.

Nella circolare si specifica che sebbene le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione siano escluse dal novero delle “unità immobiliari” e quindi dal computo della rendita catastale, può comunque accadere che tali beni possono essere iscritti, ancorché senza attribuzione di rendita catastale. Infatti l’articolo 3, comma 2, del Dm 28/1998 prevede tale iscrizione a scopo identificativo per alcuni immobili che non producono reddito proprio e perciò non producono rendita catastale. A tale fine è stato integrato il quadro di qualificazione esistente inserendo la nuova categoria catastale “F/7 –  Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” dove possono essere iscritte le infrastrutture in argomento, senza attribuzione di rendita.

Per eseguire la variazione catastale degli immobili in esame già censiti in catasto, il tecnico professionista, nell’utilizzare la procedura Docfa, deve indicare la causale di presentazione “Altre”, specificando nel relativo campo descrittivo “Var. ex art. 86 dlgs 259/2003”.

Versione 4.00.4 della procedura Docfa dal 3 luglio

Si comunica che, dal 3 luglio 2017, gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere effettuati con la nuova versione 4.00.4 della procedura Docfa, che consente le dichiarazioni in catasto utilizzando la categoria F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

E’ d’obbligo utilizzare questa nuova versione in caso di dichiarazioni catastali dirette all’aggiornamento dei dati censuari degli i immobili costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. Per tutte le altre dichiarazioni può essere usata la precedente versione 4.00.3 della procedura Docfa, che rimarrà operativa fino al 30 settembre 2017.

 

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